Ordinanza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 21 Giugno 2012

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione21 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 157

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, 9 e 14 della delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 5 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, 9 e 14 della delibera legislativa del 28 dicembre 2011 dell’Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 829, recante «Disposizioni in materia di contabilità e patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», per violazione dell’art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione;

che il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, cui l’art. 81 Cost. si ispira (sentenza n. 359 del 2007) e la copertura di nuove spese, come quelle previste dagli articoli oggetto di gravame, deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, nonché in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sentenza n. 141 del 2010);

che, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente rileva come il precetto dell’art. 81 Cost. sia applicabile anche alle Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, trovando pieno vigore il principio unitario espresso all’art. 5 Cost., nonché il vincolo della legislazione della Regione siciliana alle superiori direttive della disciplina...

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