Sentenza nº 433 da Abruzzo, L'Aquila, 16 Giugno 2012

Data di Resoluzione16 Giugno 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cesare Mastrocola, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

NOTA N.8195 DEL 18.3.2010 DELL'ASSEGNAZIONE DI UNA STRUTTURA OSPEDALIERA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francesco Carlei, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Reggio D'Aci, Marco Racano, con domicilio eletto presso avv. Marco Racano in L'Aquila, via Ulisse Nurzia, 26;

Asl 104 - L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Presti, con domicilio eletto presso Concetta Maria Avv. Presti in L'Aquila, via Scuola della Torretta, 55;

Università degli Studi dell'Aquila;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, presso la sede della stessa domiciliati per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Regione Abruzzo, n.c.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 104 - L'Aquila e di Universita' degli Studi dell'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente premette di essere (a far data dal 1° gennaio 2002) professore ordinario a tempo pieno di chirurgia generale (MED/18) presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila. Precisato di vantare un curriculum particolarmente qualificante ed un'intensa attività didattica, chiarisce di aver svolto anche una consistente attività clinica ed assistenziale in qualità di primario, dapprima (1998-2001) presso la Divisione chirurgia geriatrica dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila e quindi (novembre 2001-fine 2002) presso la Unità operativa di semeiotica e metodologia chirurgica a direzione universitaria dell'ospedale di Teramo (ASL Teramo), fino a quando la soppressione di quest'ultima determinò la cessazione della sua attività assistenziale. Con nota del 4 febbraio 2003, indirizzata agli organi dell'Università dell'Aquila, chiedeva quindi ?di essere inserito nel dispositivo convenzionale con altre ASL della regione Abruzzo e in primo luogo con la ASL di L'Aquila ... al fine di mantenere la continuità assistenziale?, dichiarandosi disponibile ?ad assumere l'eventuale nuovo incarico convenzionale anche prima del 31/12/03?.

Il ricorrente evidenzia come tale richiesta sia stata più volte ribadita e circostanziata nel corso degli anni senza tuttavia ottenere risultati, cosicché con atto di diffida notificato alla ASL oggi resistente ed all'Università dell'Aquila ha chiesto che le suddette amministrazioni provvedessero entro trenta giorni alla sua strutturazione assistenziale. Replicava la ASL che ?il prof. Carlei è cessato dal rapporto convenzionale con questa Azienda a far data dal 1.1.2001?.

La predetta nota, pur se il ricorrente la ritiene priva di contenuto dispositivo, è oggetto del ricorso introduttivo con cui ne è chiesto l'annullamento. Il ricorrente propone ulteriormente la domanda di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 3 e 63, co. 4, d.lg. 165/2001, del diritto all'assegnazione presso la ASL di L'Aquila di una struttura ospedaliera primariale o ad essa equiparabile ex art. 5, comma 4, d.lg. 517/1999 con riconoscimento, ai fini giuridici, economici e previdenziali, della relativa decorrenza dal 1° gennaio 2003, con condanna al risarcimento del danno ed al pagamento degli emolumenti ed indennità connessi alla predetta titolarità.

Deduce che la fondatezza della pretesa emerge alla luce di Corte Cost. 71/2001, che ha ribadito il principio secondo cui ?l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica ... si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione (sentenze n. 136 del 1997, n. 126 del 1981, n. 103 del 1977)? e ciò anche in considerazione ?della natura necessariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario?, tale da non consentire, ?pena la violazione del generale criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di buon andamento tutelato dall'art. 97 Cost.? la scissione ?tra l'uno e l'altro settore di attività, con la conseguente creazione di figure di docenti medici destinati ad un insegnamento privo del supporto della necessaria attività assistenziale?. Evidenzia ulteriormente che tale principio, di provenienza comunitaria, risulta codificato nell'art. 5, co. 4, d.lg. 517/1999 [?ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque, la responsabilità e la gestione di programmi ... finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca?, in tutto assimilati ai predetti incarichi di direzione]. Richiama a conforto il relativo Accordo Attuativo (sottoscritto il 7 agosto 2003) in essere tra Università ed ASL, il cui articolo 2 torna a ribadire che ?l'attività assistenziale convenzionata è inscindibilmente connessa con l'attività didattica e di ricerca svolta dalla Facoltà di Medicina?, mentre al successivo art. 11 le parti ?concordano sulla necessità di trovare modalità che garantiscano ai professori di prima e seconda fascia, ai quali non sia stato o non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, il necessario supporto dell'attività assistenziale quale indissolubile requisito dell'attività didattico-formativa attraverso l'affidamento o la gestione di specifici programmi?.

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