Ordinanza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 2008

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione24 Aprile 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 114

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†††† Franco††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††† ††††††† Presidente

-†††† Giovanni Maria†††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†††† Francesco††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Alfio††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††† "

-†††† Alfonso††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Franco††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Luigi††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† †††††††††††† "

-†††† Sabino††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†††† Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††† "

- ††† Paolo Maria†††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 25, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellíarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nellíambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Chioggia con ordinanza del 17 luglio 2006, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dellíanno 2007.

†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 17 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. †25, ††comma 2, †del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dellíarticolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, a sÈguito di ricorso immediato della persona offesa, ´il pubblico ministero, anche quando esprime parere contrario alla citazione, debba formulare líimputazioneª;

che il rimettente, adito con ricorso della persona offesa ai sensi dellíart. 21 del d. lgs. n. 274 del 2000, si duole che al giudice di pace non sia consentito un ´compiuto esercizio delle proprie prerogativeª nei casi, come quello di specie, in cui non condivida il parere contrario espresso dal pubblico ministero in ordine alla citazione a giudizio della persona alla quale viene attribuito il reato;

che, infatti, líart. 25, comma 2, del d. lgs. n. 274 del 2000, riconoscendo al rappresentante della pubblica accusa un vaglio preventivo in ordine allíammissibilit‡ ed alla fondatezza del ricorso della persona offesa, si limita a stabilire che il pubblico ministero formula líimputazione solo se non esprime parere contrario alla citazione, mentre, in base agli artt. 26 e 27 del citato decreto delegato, il giudice di pace, ove non ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato o presentato per un reato di competenza di altro giudice, deve convocare le...

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