Sentenza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione14 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 151

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), promossi dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Emilia Romagna e Puglia con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 ed il 7 ottobre 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli ed Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 96 del 2010, notificato – con plico postale spedito il 24 settembre 2010 – il 27 settembre 2010 e depositato il giorno successivo), la Regione Liguria (ricorso n. 102 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre), la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 106 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre) e la Regione Puglia (ricorso n. 107 del 2010, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre), hanno proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119, 122 e 123 della Costituzione nonché all’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»), questioni principali di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1, 4, 5 e 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 30 luglio 2010.

    1.1.– Il comma 1 dell’art. 5 è impugnato dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia.

    La disposizione prevede: a) nel suo primo periodo, che: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398»; b) nel suo secondo periodo, che siano riassegnati al medesimo Fondo «gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’art. 121 della Costituzione», e cioè il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

    La Regione Puglia deduce che la norma impugnata – ancorché lasci alle Regioni la libertà di deliberare le riduzioni di spesa − disciplinando il trattamento economico dei componenti degli organi politici regionali, occupa un àmbito riservato dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione interna e di personale. La Regione Puglia denuncia anche la violazione della competenza statutaria ad essa attribuita dall’art. 123, primo comma, Cost., in tema di determinazione dei princípi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione.

    La stessa Regione Puglia deduce poi che il comma denunciato, imponendo un vincolo di destinazione agli eventuali risparmi di spesa disposti dal legislatore regionale, impedisce alla Regione di gestire le risorse di cui dispone stabilendone autonomamente la destinazione, cosí violando anche l’art. 119 Cost. e, «sia pure in modo indiretto […] quel principio […] che vieta l’istituzione di fondi vincolati nella destinazione in materie che risultino estranee agli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

    Sempre ad avviso della Regione Puglia, il comma 1 dell’art. 5 si porrebbe altresí «in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che lo Stato possa esercitare la propria competenza in materia di “coordinamento della finanza pubblica” imponendo vincoli puntuali su specifiche voci di spesa», perché destina gli eventuali risparmi sulla spesa specificamente destinata al trattamento economico degli organi di cui all’art. 121 Cost. ad un particolare capitolo del bilancio statale.

    Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, nei loro ricorsi testualmente identici, lamentano che il denunciato comma 1 dell’art. 5 si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.

    Le ricorrenti premettono non essere chiaro se la disposizione intenda vincolare le Regioni a ridurre le indennità dei titolari degli organi politici o se essa stabilisca semplicemente la destinazione delle risorse corrispondenti alle riduzioni eventualmente disposte dalle Regioni nella loro autonomia.

    Nel primo caso sarebbe evidente la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché lo Stato, prevedendo un vincolo puntuale a una specifica voce di spesa, avrebbe posto una disciplina di dettaglio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

    Nel secondo caso, ove si intendesse la disposizione impugnata come non vincolante quanto all’an della riduzione di spesa, sarebbe comunque violato l’art. 119 Cost. Secondo la ricorrente, con la norma censurata «si applica un meccanismo contrario a quello previsto dall’art. 119 della Costituzione: anziché essere lo Stato a finanziare le Regioni, si obbligano le Regioni a finanziare lo Stato mediante gli stessi fondi che in attuazione della Costituzione lo Stato assegna alle Regioni». L’assegnazione delle risorse risparmiate ad un fondo statale obbligherebbe, in effetti, le Regioni a finanziare lo Stato con «risorse che provengono dalle entrate generali della Regione» e che sarebbero «“avocate” dallo Stato senza altra ragione che la circostanza che la Regione spende di meno per una specifica voce di spesa».

    Il denunciato comma 1, violerebbe inoltre, sempre ad avviso delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, da un lato, i princípi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione e di ragionevolezza – riconducibili agli artt. 3 e 97 Cost. –, perché la devoluzione del risparmio al bilancio statale «evidentemente lo disincentiva»; dall’altro, l’art. 118 Cost., giacché impedirebbe alle Regioni di utilizzare le risorse corrispondenti alle riduzioni di costo per finalità individuate nell’ambito della propria autonomia organizzativa.

  2. – Il comma 4 dell’art. 5 è impugnato dalla sola Regione Puglia che ne denuncia il contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost. e, in via subordinata, con l’art. 122, primo comma, Cost.

    La disposizione denunciata stabilisce che, a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, l’importo di un euro, previsto dall’art. 1, comma 5, primo periodo, dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) ‒ cioè l’importo che, moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, costituisce ciascuno dei quattro fondi destinati al rimborso delle spese sostenute dai movimenti o partiti politici per le campagne elettorali per il rinnovo dei suddetti organi ‒ è ridotto del dieci per cento e, contestualmente, dispone l’abrogazione del comma 6, quarto periodo, del citato art. 1 della legge n. 157 del 1999 (il quale prevedeva che il versamento delle quote annuali dei rimborsi fosse effettuato anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere del Parlamento). Il comma impugnato è censurato nella parte in cui determina la riduzione del rimborso delle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per le compagne per il rinnovo dei Consigli regionali.

    In proposito, la Regione Puglia non nega che la legge statale n. 157 del 1999 – pur in un quadro di competenze profondamente mutato per effetto delle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni) e 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – dispiega tuttora la propria efficacia normativa in forza del principio di continuità, ma ritiene che lo Stato abbia ormai perduto la competenza a modificare la disciplina delle elezioni degli organi regionali «e che tale competenza spetti ora alla Regione», a titolo di potestà residuale. Di qui la violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.

    In via subordinata, la ricorrente deduce che, quandanche la disposizione impugnata fosse ricondotta alla...

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