Legittimità

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2012, N. 2154
PRES. ROVELLI – EST. CARRATO – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. GENTILE (AVV.
ARDOLINO) C. MINISTERO DELLA DIFESA (AVV. GEN. STATO)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Viola-
zioni al codice della strada y Opposizione y Impu-
gnazioni y Dopo l’entrata in vigore dell’art. 26 del
D.L.vo n. 40/2006 y Disciplina.
. Il procedimento di secondo grado relativo all’impu-
gnazione di una pronuncia del tribunale riguardante
un’opposizione a verbale elevato per violazione al
codice della strada si deve svolgere, dopo l’entrata in
vigore dell’art. 26 del D.L.vo n. 40 del 2006, secondo
le regole generali del processo ordinario, sicché il
procedimento stesso deve essere introdotto mediante
atto di citazione tempestivamente notif‌icato alla parte
appellata e non con ricorso. Tuttavia, qualora la parte
abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale
del ricorso, essa per ottenere l’effetto dell’utile radi-
camento del contraddittorio, è tenuta a notif‌icare alla
controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di
f‌issazione d’udienza, del quale ultimo provvedimento è
suo esclusivo onere acquisire conoscenza, informando-
si presso la Cancelleria, la quale non è tenuta ad alcuna
comunicazione relativa, alla stregua di quanto invece
è previsto dalla disciplina di altri riti. (Mass. Redaz.)
(c.p.c., art. 327; c.p.c., art. 339; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma all’ordinanza citata in parte
motiva: Cass. civ. 10 marzo 2011, n. 5826, in Ius&lex, dvd n. 2/2012,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Napoli, con sentenza del 16 maggio
2007, respingeva l’opposizione proposta dal sig. Gentile
Emilio avverso un verbale di accertamento elevato nei
suoi confronti il 20 giugno 2006 dal Nucleo radiomobile
del Comando Carabinieri della Campania. Avverso tale
sentenza (non notif‌icata) interponeva appello dinanzi al
Tribunale di Napoli il Gentile mediante ricorso depositato
il 18 giugno 2008 e notif‌icato il 17 ottobre successivo. Nella
costituzione dell’appellata Pubblica Amministrazione, il
suddetto Tribunale, con sentenza n. 8997 del 2009, dichia-
rava l’inammissibilità del gravame per mancata osservan-
za del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., dovendosi aver
riguardo, a tale effetto, al momento della notif‌icazione del
ricorso avvenuta oltre il termine annuale (con l’aggiunta
del periodo di sospensione feriale) e non avendo rilevanza,
a questo scopo, il pregresso momento dell’intervenuto de-
posito del ricorso nella cancelleria del giudice di appello.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha pro-
posto ricorso per cassazione il Gentile Emilio, articolato
in tre motivi, al quale hanno resistito con un unico con-
troricorso gli intimati Ministero della Difesa e Ministero
dell’interno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 23 della legge
n. 689 del 1981 e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c. (in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.).
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la
falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360,
n. 3, c.p.c.).
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato
- sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. - la violazione
dell’art. 159, comma 3, c.p.c., nonché la violazione dell’art.
111 Cost. in uno all’omessa valutazione della ricorrenza di
errore scusabile.
4. I tre motivi, che possono essere esaminati congiunta-
mente in quanto tra loro connessi, sono infondati e devo-
no, pertanto, essere rigettati.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha
ritenuto che a seguito della sopravvenuta abrogazione del-
l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 (per
effetto dell’art. 26, lett. b), del D.L.vo n. 40 del 2006), le
sentenze di primo grado, emesse in materia di opposizione
a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative,
non erano più direttamente ricorribili in cassazione bensì
impugnabili nei modi ordinari e, quindi, mediante appello.
Inoltre, nella stessa sentenza, si evidenzia che, in difetto
della previsione di un’apposita disciplina processuale, la
parte interessata avrebbe dovuto proporre l’appello con
atto di citazione. Pertanto, siccome nel caso di specie,
l’appello era stato formulato con ricorso, che era stato
notif‌icato oltre il termine (ratione temporis applicabile)
previsto dall’art. 327 c.p.c. (con l’aggiunta del periodo
di sospensione feriale), il gravame si doveva qualif‌icare
inammissibile.
Pronunciandosi in tal senso il Tribunale partenopeo si
è posto in sintonia con l’indirizzo giurisprudenziale deli-
neato dalle Sezioni unite di questa Corte (v. ordinanze nn.
23285 e 23594 del 2010), secondo cui, essendosi il citato
D.L.vo n. 40 del 2006 limitato ad assoggettare ad appello le
suddette sentenze senza null’altro disporre, ne consegue
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che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto
applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme ordi-
narie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo
grado davanti al tribunale, come dispone l’art. 359 c.p.c.,
precisandosi che l’introduzione di una deroga a questo ge-
nerale principio - mediante l’estensione al procedimento
di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate
per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause
di opposizione in materia di sanzioni amministrative -
avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di
un’esplicita disposizione in tal senso (invece, nella specie,
difettante, con la necessità della proposizione dell’appello
nella forma della citazione da notif‌icarsi nel termine pre-
scritto dagli artt. 325 e 327 c.p.c., a seconda, rispettiva-
mente, dell’intervenuta o meno preventiva notif‌icazione
della sentenza di primo grado). Sulla scorta di tale pre-
supposto, perciò, questa Corte ha ulteriormente statuito
(v., da ultimo, Cass. n. 5826 del 2011, ord.) che il procedi-
mento di secondo grado relativo all’impugnazione di una
sentenza riguardante un’opposizione ad ordinanza ingiun-
zione si deve svolgere, dopo l’entrata in vigore dell’art. 26
del D.L.vo n. 40 del 2006, secondo le regole generali del
processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve
essere introdotto mediante atto di citazione tempestiva-
mente notif‌icato alla parte appellata e non con ricorso,
puntualizzandosi che ove, tuttavia, la parte abbia proposto
l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, essa, per
ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contradditto-
rio (risultando irrilevante allo scopo il momento del suo
mero deposito), è tenuta a notif‌icare alla controparte, nel
termine utile per la proposizione dell’appello, l’improprio
atto introduttivo e il decreto di f‌issazione dell’udienza,
del quale ultimo provvedimento è suo esclusivo onere
acquisire conoscenza, informandosi presso la Cancelleria,
la quale non è tenuta ad alcuna comunicazione relativa,
alla stregua di quanto invece è previsto dalla disciplina
di altri riti.
Essendosi conformata la sentenza in questa impugnata
ai richiamati principi enunciati da questa Corte (dai quali
non sussistono motivi per discostarsi), il ricorso deve es-
sere respinto non potendo trovare, peraltro, alcun seguito
il terzo motivo relativo all’assunta violazione dell’art. 159,
comma 3, c.p.p. e dell’art. 111 Cost., ricondotto alla possi-
bile sussistenza delle condizioni per far luogo all’invocata
rimessione in termini (per la quale, oltretutto, il ricorren-
te avrebbe dovuto porre riferimento all’art. 184 bis c.p.c.
“ratione temporis” applicabile), perché la questione si
prof‌ila nuova, non essendo stata prospettata - come sareb-
be stato necessario - nel giudizio di appello e non avendo,
quindi, costituito oggetto della pronuncia in questa sede
impugnata (non ravvisandosi, in ogni caso, l’emergenza
dei presupposti di cui alla richiamata ordinanza n. 14627
del 2010 di questa Sezione, non versandosi in una ipotesi
di sopravvenuto ed imprevedibile mutamento di orienta-
mento interpretativo della giurisprudenza tale da compor-
tare la conf‌igurazione di un errore scusabile, per come,
oltretutto, confermato anche dalla successiva sentenza
delle Sezioni Unite n. 15144 del 2011).
5. In def‌initiva, alla stregua delle esposte ragioni, il
ricorso del Gentile deve essere rigettato. Sussistono giusti
motivi (come ritenuto anche dal giudice di appello), in
virtù della particolarità e novità della questione proces-
suale indotta dall’entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del
2006 e del recente assestamento della giurisprudenza di
questa Corte sulla stessa (sopravvenuto successivamente
alla proposizione del ricorso esaminato), per dichiarare
interamente compensate tra le parti le spese del presente
giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 25 GENNAIO 2012, N. 3176
(UD. 11 GENNAIO 2012)
PRES. DI VIRGINIO – EST. LANZA – P.M. MONETTI (PARZ. DIFF.) – RIC. STABILE
Corruzione y Istigazione alla corruzione y Neces-
sità che l’offerta o la promessa sia idonea alla rea-
lizzazione dello scopo y Sussistenza y Fattispecie in
tema di offerta di una somma irrisoria di danaro
al f‌ine di evitare il sequestro amministrativo di un
ciclomotore.
. In tema di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) la
serietà dell’offerta e, quindi, la sua potenzialità corrut-
tiva vanno necessariamente correlate alla contropre-
stazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del
soggetto pubblico nonchè alle circostanze di tempo e di
luogo in cui si colloca il fatto. (Nella specie, in applica-
zione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse
costituire istigazione alla corruzione l’offerta, a due
pubblici uff‌iciali, della irrisoria somma di complessivi
cinque euro per far loro omettere l’atto d’uff‌icio consi-
stente nel sequestro amministrativo di un ciclomotore
sprovvisto di documenti assicurativi, potendosi sem-
mai, in detta condotta, ravvisare gli estremi del reato
di oltraggio). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 322) (1)
(1) Decisione in continuità con quanto affermato dal lontano prece-
dente Cass. pen., sez. VI, 13 aprile 1990, Destito, in Giust. pen. 1991,
II, 43, che, in una fattispecie simile, aveva considerato «inidonea»
l’offerta di lire cinquemila fatta dall’imputato a due agenti della
polizia stradale aff‌inchè si astenessero dal contestargli una contrav-
venzione al codice della strada. La Corte, in quel caso, ha ritenuto
che, per l’irrisorietà della offerta economica e per le sue modalità
tendenti a dimostrare il convincimento che gli agenti si sarebbero
«venduti» per un nonnulla, fosse ravvisabile un gesto di scherno,
gravemente lesivo del prestigio dei pubblici uff‌iciali, e conseguente-
mente l’ipotesi dell’oltraggio a pubblico uff‌iciale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Walterino Stabile ricorre avverso la sentenza 1 febbra-
io 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale
riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di
Salerno, ritenuta prevalente l’attenuante di cui all’art. 323
bis cod. pen. sulla contestata recidiva, ha rideterminato
la pena inf‌litta per il reato di istigazione alla corruzione a
mesi undici di reclusione.
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LEGITTIMITÀ
Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che
l’offerta della complessiva somma di 5 euro ai due agenti
operanti, al f‌ine di consentire l’omissione del sequestro
amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti
assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato,
in quanto incapace di causare un turbamento psichico
nell’agente, funzionale all’omissione dell’atto dovuto del
pubblico uff‌iciale.
Da ciò l’assenza dell’azione esecutiva del contestato
delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro,
offerta ai due agenti operanti, pari a 2,50 euro ciascuno,
assumeva connotazioni evidenti di risibilità ed irrisorietà,
con conseguente inquadrabilità della condotta nello sche-
ma dell’oltraggio.
Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procura-
tore generale, che le connotazioni complessive del fatto,
apprezzate unitamente all’entità della somma offerta,
consentano una decisione di annullamento senza rinvio
della gravata sentenza.
Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui
all’art. 322 cod. pen., la serietà dell’offerta e quindi la sua
potenzialità corruttiva va necessariamente correlata alla
controprestazione richiesta, alle condizioni dell’offerente
e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo
e di luogo in cui l’episodio si colloca.
Ritiene la Corte che, nella specie, l’esibizione della som-
ma di cinque euro, corrispondenti ad una utilità pari a due
euro e mezzo per ciascuno del pubblici uff‌iciali operanti e
destinatari dell’istigazione, al f‌ine di far loro omettere - e
quindi in concreto impedire - il preannunciato provvedi-
mento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per
la sua palese irrisorietà, possa semmai conf‌igurare il reato
di oltraggio, per l’implicita offesa all’onore ed al prestigio
del pubblico uff‌iciale destinatario della dazione stessa.
Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo ante-
cedente alla novella 15 luglio 2009 n. 94, in vigore dall’ago-
sto 2009, la quale ha introdotto all’art. 1, la previsione del
delitto di “oltraggio a pubblico uff‌iciale”, oggi previsto e
punito dall’art. 341 bis cod. pen..
Ne deriva pertanto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 GENNAIO 2012, N. 51
PRES. PETTI – EST. SCARANO – P.M. FINOCCHI GHERSI (DIFF.) – RIC. ELICA RENT
SRL (AVV.TI SASSANI E LUISO) C. UNIPOL ASSIC. SPA E ALTRO (AVV. TOMASSINI)
Obbligazioni in genere y Cessione dei crediti y
Credito risarcitorio conseguente a sinistro strada-
le y Risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico y
Cessione del credito relativo y Ammissibilità.
. Il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo
tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sosti-
tutiva per il tempo occorrente ai f‌ini della riparazione
dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione
ex art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può in base a tale
titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento
al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a..
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1260; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 144) (1)
(1) Si veda Cass. civ., ord. 13 maggio 2009, n. 11095, in questa Rivista
2011, 936, nel senso che “Il danneggiato da un sinistro stradale può
cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo, non trattandosi di un
diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o
indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece
del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabi-
lità dell’altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicurato-
re per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 gennaio 2009 il Tribunale di Terni -
reietto quello principale della società Elica Rent s.r.l. -, in
accoglimento del gravame incidentale interposto dal sig.
B.E. e dalla compagnia assicuratrice Unipol s.p.a. e in con-
seguente riforma della pronunzia Giudice di pace Terni 27
aprile 2007, rigettava la domanda dalla prima spiegata di
condanna al pagamento della somma di Euro 270,00, corri-
spondente al costo del noleggio di auto sostitutiva per il
tempo occorrente ai f‌ini della riparazione dell’autovettura
della sig.ra Sc.Sa. resasi necessaria in conseguenza di sini-
stro stradale avvenuto il (Omissis) in cui quest’ultima era
rimasta coinvolta, il cui credito le era stato dalla medesi-
ma ceduto in data 21 marzo 2006.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appel-
lo la società Elica Rent s.r.l. propone ora ricorso per cas-
sazione, aff‌idato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la compagnia assicuratrice
Unipol s.p.a..
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione del D.L.vo n. 209 del 2005, art. 144, artt.
1260, 1261 e 1263 c.c., art. 349 c.p.c., in riferimento all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che il giudice di pace l’abbia erroneamente
ritenuta priva di legittimazione attiva argomentando dal
rilievo che “la cessione del credito non ha comportato ex
art. 1263 c.c., la cessione dell’azione diretta e cioè la pos-
sibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato
danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo, essendo
ciò consentito al solo danneggiato, per la posizione dello
stesso ritenuta dal legislatore degna di particolare consi-
derazione ai f‌ini della realizzazione dei suoi diritti”.
Lamenta che il giudice di pace, nell’affermare “che il
cessionario del credito risarcitorio non è legittimato ad
agire verso l’assicuratore” ha “in realtà - pur utilizzando
una terminologia processuale - negato la cedibilità del
credito che il danneggiato ha verso l’assicurazione. La c.d.
azione diretta di cui al D.L.vo n. 209 del 2005, art. 144, in-
fatti altro non è che un diritto di credito che il danneggiato
ha nei confronti dell’assicurazione”.
Si duole che a tale stregua risulti violato il principio in-
formatore della libera “trasferibilità dei crediti, a sua volta

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