Sentenza nº 149 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2012

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione07 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 149

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria con ricorsi notificati il 14 settembre 2011, depositati in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritti ai nn. 98 e 99 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con due ricorsi, notificati al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 settembre 2011 e depositati in cancelleria il 21 settembre 2011, la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 98 del 2011) e la Regione Liguria (ricorso n. 99 del 2011) hanno impugnato, fra gli altri, l’articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.

    Nella parte relativa alla disposizione in esame nel presente giudizio i due ricorsi hanno identico contenuto e pertanto ad essi si farà riferimento congiuntamente.

    Le Regioni lamentano la violazione degli articoli 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, 114, per lesione dell’autonomia regionale, della Costituzione e, in subordine, del principio di leale collaborazione “in connessione” con l’art. 118 della Costituzione.

  2. — L’art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011 (d’ora in avanti, art. 16), avente ad oggetto il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, detta la seguente disciplina:

    1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:

    (omissis)

    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

    c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

    d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;

    e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;

    f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

    .

    2.1. — Ad avviso delle Regioni ricorrenti il censurato art. 16 affida ad uno o più regolamenti di delegificazione, ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), misure che prevedono la possibilità di:

    - prorogare al 31 dicembre 2014 le disposizioni vigenti che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni;

    - fissare le modalità di calcolo relative all’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

    - semplificare, rafforzare e rendere obbligatorie le procedure di mobilità tra le pubbliche amministrazioni;

    - differenziare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere a) (non impugnata) e b), in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;

    - includere tutti i soggetti pubblici, escluse le Regioni e le Province autonome e gli enti del servizio sanitario locale, fra gli enti destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa, in particolare quelle previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

    ...

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