Sentenza nº 143 da Constitutional Court (Italy), 06 Giugno 2012

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione06 Giugno 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 143

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 14 settembre 2011, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 e iscritto al n. 103 del registro ricorsi dell’anno 2011, la Regione siciliana ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all’articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all’articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

    1.1.– La ricorrente lamenta che la norma impugnata comprende nella riserva a favore del bilancio statale anche il gettito del contributo unificato di iscrizione a ruolo introdotto dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 nei processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno della quota sostitutiva dell’imposta di bollo che la stessa norma statale ha contestualmente abolito.

    La difesa della Regione, ricordato che questa Corte ha già affermato la natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato (sentenza n. 73 del 2005), sostiene che, pur non volendo considerare che la riserva al bilancio statale dei proventi in questione è finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore della giustizia (e non a specifiche finalità idonee a configurare il requisito della clausola di destinazione richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), nella fattispecie manca l’altro requisito richiesto perché possa farsi eccezione al principio devolutivo stabilito dall’art. 36 dello statuto di autonomia speciale, vale a dire quello della novità dell’entrata tributaria.

    Al riguardo la ricorrente deduce che lo stesso art. 37, comma 6, lettera v), del decreto-legge n. 98 del 2011, modificando l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), ha escluso per gli atti ed i provvedimenti del processo tributario l’imposta di bollo che spettava alla Regione...

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