Sentenza nº 500 da C.G.A.R. Sicilia, 01 Giugno 2012

Data di Resoluzione01 Giugno 2012
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 393/2003 proposto da

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

la COOPERATIVA PESCATORI ORCHIDEA s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 331/2002 del 21 febbraio 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 settembre 2011 il consigliere Giuseppe Mineo; udito, altresì, l'avv. dello Stato Pignatone per il ministero appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il TAR ha accolto il ricorso della società odierna appellata per l'annullamento della nota n. 65210699 del 13.10.1995, con la quale sono state restituite le licenze di pesca senza la conferma dell'autorizzazione alle reti da posta derivanti "in quanto i natanti non risultano inseriti nell'elenco di unità a cui è stata corrisposta l'inden-nità una tantum precisata dalla legge n. 30.11.1990, n. 361", nonché della nota di comunicazione e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o esecutivo di quelli impugnati.

Nell'udienza del 29 settembre 2011 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

Il primo Giudice ha accolto il ricorso in epigrafe citato ritenendo che la società odierna appellata avesse "diritto" al rinnovo della licenza per l'esercizio della pesca con le reti derivanti, in quanto ad essa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 1989, che ha provveduto a vietare (con divieto prima temporaneo, quindi divenuto definitivo con l'emanazione del D.M. 26.7.1995) questo tipo di pesca.

La decisione così resa è stata impugnata in questa sede dall'Amministrazione che denuncia l'errore nel quale è incorso il primo Giudice, atteso che la questione da giudicare concerne non già le condizioni del rinnovo di licenza già in godimento, bensì il rilascio di una "nuova" licenza in capo alla società appellata, per la...

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