Sentenza nº 135 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione31 Maggio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 135

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Sergio MATTARELLA “

- Mario Rosario MORELLI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Regione siciliana con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 13 settembre 2011, ricevuto il 14 settembre successivo dal destinatario Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 21 settembre 2011, iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi le avvocate Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso consegnato per la notificazione a mezzo posta il 13 settembre 2011, ricevuto il 14 settembre successivo, depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 settembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011, la Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha promosso – in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 [rectius: 36, primo comma] del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a) del comma 2], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011.

    1.1.− L’impugnato comma 21 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce che: «A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato». Tale comma dell’art. 23 è richiamato dal parimenti impugnato comma 2, alinea e primo periodo, lettera a), dell’art. 40 dello stesso decreto-legge, il quale statuisce che, a copertura di alcuni interventi previsti dalla manovra, «si provvede […]: a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.314,863 milioni di euro per l’anno 2012, a 435,763 milioni di euro per l’anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l’anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l’anno 2015, a 542,563 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 23 […]».

    1.2.− Nel ricorso si afferma che le denunciate disposizioni, in quanto applicabili − in mancanza di norme di salvaguardia − anche alla Regione siciliana, si pongono in contrasto con i due evocati parametri dello statuto siciliano dautonomia, i quali stabiliscono, rispettivamente, che: 1) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (art. 36, primo comma, dello statuto dautonomia); 2) «Ai sensi del primo comma dellarticolo 36 dello Statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nellambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 2, primo comma, delle norme di attuazione statutaria in materia finanziaria). Tale contrasto sussiste, ad avviso della ricorrente, perché: a) in base allo statuto di autonomia spettano alla Regione siciliana non solo le entrate tributarie da essa istituite, ma anche quelle erariali dirette o indirette, comunque denominate riscosse nellàmbito del suo territorio, con la sola eccezione di...

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