Sentenza nº 3117 da Council of State (Italy), 28 Maggio 2012

Data di Resoluzione28 Maggio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00652/2003, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO DI OPERE ABUSIVE

sul ricorso numero di registro generale 7663 del 2003, proposto da:

Rossi Robis, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

Comune di Guiglia, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Ferrazza, con domicilio eletto presso Claudio Ferrazza in Roma, via Monte Santo, 68;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Fabio Franconiero udito per le parti l'avvocato Claudio Ferrazza (nella fase preliminare);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza appellata il TAR Emilia Romagna ? Bologna ha respinto l'impugnativa proposta da Robis Rossi avverso i seguenti atti:

- ordinanza del Comune di Guiglia in data 27 settembre 2000, n. 78, di demolizione delle opere realizzate abusivamente nel fabbricato di sua proprietà ubicato in via Sassi, a Rocca Malatina, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 35, mappale 131 (consistenti nella realizzazione di un manufatto costruito a ridosso del fabbricato preesistente, sviluppantesi su tre piani, per una superficie di circa mq. 10, e costituito da un porticato al piano terra e da tre locali igienici posti al primo e secondo piano);

- ordinanza in data 28 novembre 2001, n. 54, con cui veniva disposto lo sgombero degli immobili abusivi e la connessa acquisizione al patrimonio comunale;

- nota in data 26 novembre 2001, di rigetto dell'istanza di sanatoria ex art. 13 legge n. 47/1985 presentata dal ricorrente il 17 settembre 2001.

Il TAR riteneva che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle censure dedotte osservando che:

- alla base dell'ordine di demolizione erano state esternate una pluralità di motivazioni, rinvenibili non solo nel riferimento al giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Modena, emesso nel giudizio promosso dai confinanti del 1982 del ricorrente, e conclusosi con l'emissione a carico di quest'ultimo di un ordine di rimozione delle opere per violazione delle distanze di legge, ma anche per violazione delle distanze prescritte dalle N.T.A. vigenti e per la totale carenza di titolo edilizio;

- la comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/90 non è necessaria nel procedimento sanzionatorio urbanistico;

- l'opera abusiva, consistendo nell'ampliamento di volumi e superfici dell'edificio originariamente esistente, non poteva essere ricondotta alla nozione di manutenzione;

- il ricorrente non aveva fornito la prova che il manufatto fosse anteriore all'entrata in vigore della legge n. 10/1977;

- lo stesso non poteva essere sanato, essendo stato realizzato in violazione delle distanze minime dal confine del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT