Sentenza nº 2900 da Lazio, Roma, 07 Aprile 2008

Data di Resoluzione07 Aprile 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Sede di Roma, Sez. I^

composto dai signori magistrati:

Pasquale de Lise Presidente

Leonardo Spagnoletti Componente

Silvia Martino Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti:

I

n. 8604/2007 proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Gian Michele Roberti, avv. Manfredi De Vita, avv. Marco Serpone e avv. Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;

CONTRO

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

e nei confronti

- Vodafone Omnitel n.v., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Libertini, prof. Luisa Torchia, Alessandro Boso Caretta e Tommaso Di Nitto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;

- Telecom Italia s.p.a., Tele2 Italia s.p.a., Trans World Communication Italia s.r.l., n.c.;

con l'intervento ad adiuvandum di

- Vodafone Omnitel n.v., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Mario Libertini, prof. Luisa Torchia, Alessandro Boso Caretta e Tommaso Di Nitto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;

e con l'intervento ad opponendum di

- Eutelia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Passalacqua, Giovanna De Santis e Piera Messana, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla via di San Sebastianello n. 9;

- B.T. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, alla via XX Settembre n. 1;

- Colt Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, alla via XX Settembre n. 1;

- Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nico Moravia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio Pavia e Ansaldo;

per l'annullamento

del provvedimento n. 17131 del 3 agosto 2007, adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 3 agosto 2007, notificato in data 3 agosto 2007, nella parte in cui ha deliberato:

1) che la condotta posta in essere da Wind, configurabile come pratica discriminatoria nel mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione sulla propria rete, consistente nell'applicazione alle proprie divisioni commerciali di condizioni tecniche e/o economiche per la terminazione delle chiamate fisso - mobile sulla propria rete più favorevoli rispetto a quelle praticate ai propri concorrenti, costituisce abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 82 del Trattato CE;

2) che Wind ponga immediatamente termine alla condotta di cui al precedente punto 1) dando comunicazione all'Autorità delle misure adottate per la cessazione delle infrazioni entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

3) che, in ragione della gravità e durata delle condotte di cui al precedente punto 1), è applicata a WIND una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2 milioni di euro;

- nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale;

II

n. 8697/2007, proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tesauro, prof. Berardino Libonati, prof. Giuseppe Franco Ferrari, prof. Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo, via Paisiello n. 39;

CONTRO

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

e nei confronti

- Trans World Communication Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Valli, Marcello Mancuso, Giulia Toraldo Serra e Marco Costantino Macchia, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dei difensori, alla via del Governo Vecchio n.20;

- Tele2 Italia s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a., n.c.;

con l'intervento ad opponendum di

- Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nico Moravia ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio Pavia e Ansaldo;

- Eutelia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eutimio Monaco e Osvaldo Lombardi, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dei difensori, alla via di San Sebastianello n. 9;

- Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Valli, Marcello Mancuso, Giulia Toraldo Serra e Marco Costantino Macchia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via del Governo Vecchio n. 20;

- B.T. Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, alla via XX Settembre n. 1;

- Colt Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, alla via XX Settembre n. 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. 17131 del 3 agosto 2007 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella parte in cui ha concluso che Telecom Italia s.p.a. ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dei servizi di terminazione sulla propria rete mobile, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, delle parti controinteressate e di quelle intervenute;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23.1.2008 la d.ssa Silvia Martino;

Uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

  1. Il provvedimento impugnato, trae origine dall'istruttoria, avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 23 febbraio 2005 a seguito delle denunce presentate dalle società TELE2 Italia S.p.A., Trans World Communication Italia S.p.A., Startel S.p.A. e ReteItaly S.r.l..

    Nel provvedimento di avvio del procedimento, relativo alla presunta infrazione degli artt. 81 e 82 del Trattato Ce, veniva ipotizzato che Telecom Italia mobile s.p.a., Vodafone Omnitel n.v. e Wind Telecomunicazioni s.p.a.., in posizione dominante collettiva nel mercato all'ingrosso dell'accesso alle reti mobili, avessero reiteratamente e ingiustificatamente negato ad altri soggetti, potenziali concorrenti nel mercato finale, di negoziare l'accesso alle rispettive reti per operare servizi di MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ESP (Enhanced Service Provider), ATR (Air Time Reseller). Ciò, da un lato, avrebbe reso impossibile l'ingresso di fornitori alternativi per l'offerta di servizi mobili finali all'utenza residenziale e business, dall'altro, avrebbe ostacolato qualsiasi forma di concorrenza nella rivendita all'ingrosso di traffico mobile (in particolare per la componente fisso-mobile).

    In data 1° febbraio 2006 l'Autorità deliberava l'ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria relativamente ai comportamenti posti in essere nella confronti della società Elsacom, consistenti nel rifiuto opposto a detta società di rinegoziare le condizioni economiche per l'accesso al roaming sulla rispettive reti GSM.

    In data 28 luglio 2006 veniva adottata e trasmessa alle parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, nelle quali venivano contestati: 1) un abuso di posizione dominante collettiva da parte di Tim, Vodafone e Wind, nel mercato dell'accesso alle infrastrutture di rete mobile; 2) tre abusi di posizione dominante individuale da parte delle suddette società nei mercati della terminazione sulle rispettive reti mobili.

    In data 10 novembre 2006 Vodafone presentava un impegno ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90. Con delibera del 4 aprile 2007 l'Autorità rigettava tale proposta, ritenendolo inidonea a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto di istruttoria.

    In data 10 aprile 2007 Vodafone presentava un'istanza di riesame, basata in particolare sulla circostanza della intervenuta stipulazione di un contratto definitivo con BT Italia s.p.a., con il quale detta società acquisiva il diritto di accesso, in qualità di ESP (Enanced service provider) alla rete di Vodafone, al fine di offrire autonomamente alla clientela italiana servizi di comunicazione mobile

    L'Autorità, nelle adunanze del 12 e 18 aprile 2007, riteneva sussistenti i presupposti per l'accoglimento della suddetta istanza di riesame.

    Lo schema di provvedimento di accoglimento dell'impegno veniva inviato alla Commissione Europea, ex art. 11.4 del Reg. n. 1/2003 e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la fase di consultazione.

    Il subprocedimento relativo agli impegni Vodafone si concludeva, infine, con il provvedimento n. 16871 del 24.5.2007, con il quale l'Autorità deliberava:

    a) di rendere obbligatorio l'impegno ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti di Vodafone Omnitel n.v.;

    b) di chiudere il procedimento nei confronti...

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