Legittimità

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Legittimità

corte di cassazione penaLe
sez. v, 17 febbraio 2012, n. 6519 (c.c. 3 novembre 2011)

pres. amato – est. fumo – p.m. iacovieLLo (conf.) – ric. cangiaLosi

Indagini preliminari y Attività del P.M. y Informazione di garanzia y Decreto di sequestro preventivo y Assenza di elementi affinchè possa valere come informazione di garanzia y Deducibilità come causa di nullità in sede di ricorso y Esclusione y Condizioni.

. L’eventuale assenza, nel decreto di sequestro preventivo, di taluno degli elementi necessari a far sì che esso possa valere anche come informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. non è validamente deducibile come causa di nullità in sede di ricorso avverso l’ordinanza del tribunale del riesame confermativa del suddetto provvedimento, ove non sia specificato se siano stati, di fatto, resi impossibili la nomina e l’intervento di un difensore che assistesse alle operazioni di sequestro. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 321; c.p.p., art. 369) (1)

(1) In argomento si veda Cass. pen., sez. V, 3 settembre 1993, De Angelis, in questa Rivista 1994, 266 e Trib. pen. Crotone, 29 settembre 1994, Severe, ivi 1995, 122 con nota di BARBUTO GIUSEPPE, Sequestro preventivo e informazione di garanzia.

svoLgimento deL processo

Il Tribunale del riesame di Palermo, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Cangialosi Angelo, avverso il decreto di sequestro preventivo dell’azienda di compravendita di veicoli usati, denominata Automarket, intestata a Beccaccio Concetta, ma che si ritiene sia gestita il fatto dal Cangialosi, il quale è sottoposto a indagini con riferimento al delitto di ricettazione di due quadricicli.

Ricorre per cassazione l’interessato e deduce violazione degli artt. 321, 324, 125 comma terzo c.p.p. e 111 Cost., nonché mancanza assoluta e illogicità di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, sotto diversi aspetti: a) perché il Collegio cautelare non ha motivato in ordine alla eccepita nullità del provvedimento per mancanza della contestuale informazione di garanzia. Perché essa possa ritenersi “assorbita” nel decreto di sequestro, è necessario che detto decreto contenga la indicazione delle norme di legge violate, della data e del luogo del commesso delitto. Deve poi essere adeguatamente motivato, in modo da far emergere il collegamento tra res e reato, nonché la necessità del provvedimento. Tali caratteristiche non sono

presenti nel decreto di sequestro portato a esecuzione in danno del ricorrente, b) perché, nel tentativo di motivare la sua decisione, il Tribunale del riesame riporta fatti e considerazioni che attengono all’agenzia Fanale e non all’autosalone oggetto del sequestro; l’unico addebito mosso al Cangialosi è quello di non aver saputo fornire documentazione della vendita con riferimento a veicoli il cui telaio risultava contraffatto. In realtà, il Collegio cautelare non ha tenuto nessun conto dei rilievi mossi dalla difesa e della documentazione prodotta e non indica le ragioni che renderebbero sostenibile la impostazione accusatoria; neanche vengono accennate le ragioni per le quali Cangialosi avrebbe dovuto essere consapevole della provenienza illecita dei veicoli e della irregolarità dei documenti; c) perché è completamente omessa la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum e dunque delle finalità perseguite dal sequestro. Al proposito il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare di condividere le valutazioni del GIP. In tal maniera, l’affermata sussistenza del periculum è priva di qualsiasi concretezza e si limita a un mero rinvio a una formula astratta, d) perché manca qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto e il bene in sequestro. Non è infatti chiarito quale sarebbe il collegamento tra l’auto-salone e la presunta attività criminosa del Cangialosi, né si dimostra che il legame, se pur sussistente, non abbia avuto il carattere della occasionalità. Invero i locali dell’Automarket non sono serviti per commettere l’ipotizzato reato, né sono essenziali per la sua commissione, atteso che il delitto di ricettazione può essere commesso anche al di fuori dei locali di un autosalone. E inoltre, il Collegio cautelare non ha chiarito per qual motivo l’intero complesso della attività di rivendita di auto usate debba essere considerato corpo di reato o cosa pertinente al reato o, comunque, cosa utilizzata solo per fini illeciti.

motivi deLLa decisione

La prima censura è inammissibile per genericità. Invero, l’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’adozione del decreto di sequestro, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità, in tanto comporta la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, lett. c) c.p.p., in quanto dette omissioni impediscano l’intervento del difensore di fiducia o di ufficio alle operazioni di esecuzione del sequestro; nullità che si verifica anche quando il provvedimento rechi tutti gli elementi richiesti dall’art. 369 del codice di rito (qualificazione giuridica, data e luogo del fatto), ad eccezione dell’invito all’indagato ad esercitare

Arch. nuova proc. pen. 3/2012

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la facoltà di nominare un difensore di fiducia, giacché la relativa omissione determina la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione, conseguente a tale omissione, del difensore alle suddette operazioni (ASN 199805752-RV 209927).

Vale a dire che la esecuzione del decreto di sequestro che non sia stata preceduta dalla rituale informazione di garanzia, deve comunque avvenire in condizioni tali da assicurare all’indagato la presenza e l’assistenza del difensore. Tanto ciò è vero - prosegue la sentenza appena citata - che, la mancanza dell’invito di cui all’art. 369 c.p.p. diviene irrilevante ai fini della validità dell’atto, qualora il P.M., ovvero l’ufficiale di pg, abbiano chiesto all’indagato presente, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 365 c.p.p., se è assistito da un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, ne abbiano designato uno d’ufficio: e ciò in quanto non potrebbe parlarsi di intempestività dell’inter-pello rispetto all’avviso di cui all’art. 369 c.p.p., considerato che l’interessato viene a conoscenza del decreto di sequestro (e della eventuale informazione di garanzia), quale tipico atto a sorpresa, solo al momento della sua esecuzione.

La necessaria “incorporazione” della informazione di garanzia nel decreto di sequestro, insomma, svolge la funzione di consentire al destinatario dell’atto di esercitare, tramite la eventuale presenza del difensore, il suo diritto di difesa.

Nel caso in esame, il ricorrente non specifica se tale esercizio sia stato reso in effetti impossibile, ovvero se, comunque, il difensore del Cangialosi sia stato comunque notiziato, ovvero sia, di fatto, intervenuto.

Fondata, viceversa, è la quarta censura (restando assorbite le altre), atteso che il provvedimento impugnato non indica quale sia il rapporto di pertinenzialità tra il reato addebitato al Cangialosi e il bene in sequestro. Dall’ordinanza ricorsa si arguisce che presso l’agenzia Fanale fu confezionata la falsa documentazione che agevolò la ricettazione dei due quadricicli, ma non viene minimamente chiarito (il Tribunale del riesame utilizza - a pag. 5 - “la formula di comodo” non è chi non veda, per affermare la esistenza del rapporto di pertinenzialità, ma nulla afferma in concreto) quale funzione svolse, nell’economia della condotta delittuosa, l’azienda intestata alla Beccaccio, ma anche si vuole di pertinenza del Cangialosi.

Si impone dunque annullamento con rinvio al medesimo giudice per nuovo esame. (Omissis)

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sez. ii, 14 febbraio 2012, n. 5601 (c.c. 17 gennaio 2012)

pres. carmenini – est. rago – p.m. saLzano (conf.) – ric. marano

misure cautelari reali y Sequestro preventivo y Oggetto y Beni fittiziamente intestati a terzi y Impugnazione da parte del titolare formale dei beni y

Elementi a sostegno dell’impugnazione y Individuazione.

. In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni dei quali si ritenga che possa indirettamente disporre un soggetto imputato di taluno dei reati indicati nell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, colui al quale detti beni formalmente appartengono, qualora impugni il provvedimento, può far valere soltanto la propria effettiva, esclusiva titolarità di detti beni e non anche l’asserita assenza del “fumus commissi delicti” o di alcun altro tra i presupposti del citato art. 12 sexies. (Mass. Redaz.) (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies) (1)

(1) Riportiamo gli estremi di pubblicazione dei seguenti precedenti citati in motivazione: Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2011, Tondi, in questa Rivista 2011, 437; Cass. pen. sez. I, 15 luglio 2010, Buompane, in Riv. pen. 2011, 845; Cass. pen. sez. II, 24 gennaio 2008, Catania, ivi 2008, 1388; Cass. pen. sez. I, 24 marzo 2005, De Masi, ivi 2006, 585 e Cass. pen. sez. I, 12 aprile 2002, Zagaria, ivi 2003, 171.

svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza del 27 maggio 2011, il Tribunale del riesame di Roma confermava il decreto con il quale, in data 12 aprile 2011, il g.i.p. del tribunale della medesima città, aveva ordinato il sequestro preventivo a carico di Marano Nino, ex art. 12 sexies L. 356/1992, di un’auto Ferrari, di un appartamento e di altri beni in quanto tutti riconducibili a Marano Enzo imputato dei reati di usura ed esercizio abusivo del credito.
2. Avverso la suddetta ordinanza, Marano Nino, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a. quanto al fumus commissi delicti il ricorrente osserva che il Tribunale si era limitato ad un semplice richiamo al procedimento penale pendente nei...

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