Sentenza nº 84 da Trentino Alto Adige, Trento, 03 Aprile 2008

Data di Resoluzione03 Aprile 2008
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 198 del 2007 proposto dal signor Gianluca Zompanti, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Rosa Rizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Rizzi in Trento, via Manci 67;

CONTRO

l'Amministrazione della Difesa - Regione Carabinieri Trentino Alto Adige Comando provinciale di Trento - Compagnia di Cavalese, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova 9 è, per legge, domiciliata;

per l'annullamento

  1. del "provvedimento Comando provinciale di Trento prot. CC TTN31514 0012231 02-08-2007 P, n. 330/2-0/2007 di data 2 agosto 2007, notificato il 21 agosto 2007";

  2. di "ogni altro atto con il precedente eventualmente connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, del provvedimento della Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige Compagnia di Cavalese prot. CC TTN20760 0004674 18-06-2007, n. 131/6-0/2007 di data 18 giugno 2007, notificato in pari data, nonché della nota della Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige Compagnia di Cavalese, prot. CC TTN20760 0003761 15-05-2007 n. 131/3-0/2007, avente ad oggetto 'Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - Esame della posizione disciplinare'".

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettini - l'avvocato Rosa Rizzi per il ricorrente e l'avvocato Sarre Pirrone per l'Amministrazione statale resistente;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    F A T T O

  3. Il ricorrente è un sottufficiale con il grado di maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Moena in provincia dl Trento. Il 15 maggio 2007 gli veniva notificato l'avvio di un procedimento disciplinare con il quale gli si contestava - a seguito della sua partecipazione, risalente al 6 febbraio 2006, alla costituzione di una società registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e denominata "Angel s.r.l." - che l'Amministrazione non aveva potuto esprimere la preventiva autorizzazione, stante la mancata comunicazione del fatto da parte del militare. In data 1 giugno 2007 questi presentava le proprie controdeduzioni, informando al contempo di avere ceduto la partecipazione sociale con atto del 30 maggio 2007. La sanzione disciplinare del "rimprovero" gli veniva comminata dal Comandante della Compagnia di Cavalese il 18 giugno 2007 con la seguente motivazione: "ometteva di dare sollecita comunicazione al proprio comando di un evento suscettibile di avere riflessi sul servizio".

  4. Avverso tale statuizione l'istante proponeva il 1° luglio 2007 ricorso gerarchico al Comando provinciale dei Carabinieri di Trento che, con il provvedimento qui impugnato di data 2 agosto 2007, veniva respinto, ritenendosi "la sanzione disciplinare del rimprovero legittima e adeguata alle disposizioni disciplinari vigenti".

  5. Con ricorso notificato in data 28 settembre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 4 ottobre successivo, il maresciallo Zompanti ha impugnato tutti gli atti del procedimento disciplinare, deducendo le seguenti censure:

    I - "eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione per erronea applicazione dell'articolo 52 del regolamento di disciplina militare D.P.R. 18.7.1986, n. 545". Il ricorrente...

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