Sentenza nº 2779 da Lazio, Roma, 01 Aprile 2008

Data di Resoluzione01 Aprile 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter

Composto dai Magistrati:

Italo RIGGIO Presidente

Maria Luisa DE LEONI Componente

Stefano FANTINI Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2309 del 2007 Reg. Gen. proposto dalla Fiera di Genova S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cocchi e Diego Vaiano, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;

CONTRO

A.G.COM. - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

dell'atto contenuto nella nota del Servizio Ispettivo e Registro in data 8/2/2007, prot. n. 8842/07, avente ad oggetto la richiesta, sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie, di effettuare alla stessa Autorità le comunicazioni di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 (somme impegnate per l'acquisto, a fini di pubblicità istituzionale, di spazi di comunicazione sui mezzi di massa), nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento

della non soggezione della società ricorrente agli obblighi stabiliti dall'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.G.COM.;

Visti i motivi aggiunti proposti avverso l'ordinanza - ingiunzione, irrogante la sanzione pecuniaria per ritenuta violazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 14/2/2008, il Cons. Stefano Fantini;

Udito l'Avv. Resta, in sostituzione dell'Avv. Vaiano, per la ricorrente, e l'Avv. dello Stato Guizzi, in sede di preliminari, per l'Autorità resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con atto ritualmente notificato e depositato la società ricorrente, derivante dalla trasformazione, avvenuta nel 2003, in forza della legge n. 7/2001, dell'omonimo ente pubblico economico, premesso di svolgere attività commerciale - fieristica in regime di libertà di impresa e di concorrenza sul mercato, espone di avere subito, nel novembre '06, un'ispezione da parte di incaricati dell'A.G.COM., nella considerazione che non avrebbe ottemperato a quanto previsto dall'art. 41 del d.lgs n. 177/2005.

Già in sede ispettiva la società esponente ha sostenuto di non essere soggetta alla predetta normativa, ma l'A.G.COM. le ha contestato, con atto del 24/1/07, la mancata indicazione delle somme destinate alla comunicazione istituzionale, nonché il mancato rispetto delle quote percentuali impiegate per l'acquisto degli spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

Nonostante le controdeduzioni presentate in data 5/3/07, con l'atto oggetto di gravame l'A.G.COM., sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di mancata ottemperanza, ha chiesto di effettuare le prescritte comunicazioni nel termine di quindici giorni.

Avverso detto provvedimento deduce il seguente, articolato, motivo di diritto : violazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005; carenza di potere; violazione della delibera n. 139/05/CONS del 7/3/2005.

L'art. 41 del T.U.R. ha come soggetti destinatari le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, II comma, del d.lgs. n. 165/01) e gli enti pubblici anche economici.

La Fiera di Genova è stata un ente pubblico economico, ma in seguito ha visto mutare la propria natura, in applicazione dell'art. 10 della legge n. 7/2001, con la trasformazione in società per azioni avvenuta nel 2003; è dunque, attualmente, un soggetto privato costituito in forma di s.p.a.

Accanto a tale profilo formale va osservato come già l'art. 1 della legge n. 7/2001 prevedesse che l'attività fieristica è libera; tale norma è stata peraltro ritenuta incompatibile con il diritto comunitario dalla sentenza 15/1/2002, in causa C-439/99, della Corte di Giustizia; in conformità la legge n. 7/2001 è stata abrogata dall'art. 6 della legge n. 62/2005.

La Corte di Giustizia, con un'altra pronuncia, sempre riguardante l'ordinamento italiano (sentenza 10/5/2001), ha altresì escluso che gli enti fieristici possano considerarsi organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina sugli appalti pubblici.

Anche sotto il profilo sostanziale, dunque, la Fiera di Genova S.p.a. non può considerarsi un'amministrazione pubblica, ovvero un ente pubblico economico, ma un soggetto privato che opera in un settore di libero mercato concorrenziale, alla stregua di ogni altra impresa commerciale.

La società ricorrente non intrattiene alcun rapporto pubblicistico con un ente di riferimento, in forza di norme di diritto pubblico, ed il suo statuto non prevede prescrizioni esorbitanti rispetto a quelle tipiche di una società di diritto privato.

Si aggiunga a quanto precede che l'attività pubblicitaria svolta da Fiera di Genova S.p.a. non è riconducibile a quella contemplata e regolata dall'art. 41 del T.U.R.; ed invero questa disposizione ha ad oggetto non già la pubblicità commerciale, ma la comunicazione o pubblicità istituzionale, che è un qualcosa di completamente diverso sul piano funzionale, come è dato inferire dalla previsione dell'art. 1 della legge n. 150/2000.

La comunicazione istituzionale riguarda l'esercizio di funzioni e servizi pubblici, e non la pura attività di impresa, cui si addice la pubblicità commerciale finalizzata all'accaparramento della clientela.

Quindi anche sul piano dei contenuti delle attività regolate dall'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005 la Fiera di Genova risulta estranea all'ambito di applicazione della norma.

In conclusione, la Fiera di Genova S.p.a. e la sua attività pubblicitaria non possono ritenersi in alcun modo soggette alla disciplina dell'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005.

Si è costituita in giudizio l'A.G.COM. argomentatamente chiedendo la reiezione del ricorso.

Con successivo atto ritualmente notificato e depositato sono stati proposti motivi aggiunti avverso l'ordinanza - ingiunzione, di cui alla delibera n. 449/07/CONS in data 2/8/2007, recante una sanzione pecuniaria di euro 5.200,00 per la violazione dell'art. 41, I, III, IV comma, del d.lgs. n. 177/05, deducendosi le seguenti censure :

1) Violazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 177/2005; carenza di potere; violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere...

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