Sentenza nº 1322 da Council of State (Italy), 08 Marzo 2012

Data di Resoluzione08 Marzo 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 00957/2008, resa tra le parti, concernente RICALCOLO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E trattamento di fine rapporto (TFR).

sul ricorso numero di registro generale 3250 del 2009, proposto dalla signora Sparascio Teresa Velia in qualità di erede del signor Musio Andrea, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Stefanizzo, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Fioravanti in Roma, via Flaminia n. 318;

Ferrovie del Sud Est-Gestione Commissariale Governativa; Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Angelo R. Schiano e Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via del Babuino, 107;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Caputi Jambrenghi per delega dell'avv. Stefanizzo e Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Attraverso l'atto di appello in esame (n. 3250/2009, notificato il 27.3.2009), si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 957/2008 in data 1.4.2008 (che non risulta notificata), con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla signora Sparascio Teresa Velia (attuale appellante, in qualità di erede del signor di Musio Andrea, già dipendente delle Ferrovie del Sud Est come bigliettaio, cessato dal servizio in data 6.6.1994) per l'annullamento del silenzio-rifiuto e per l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere ? nella retribuzione annua, da assumere come base di calcolo per il trattamento di fine rapporto e per l'indennità di buonuscita ? tutti gli emolumenti e le indennità corrisposti ? in modo fisso e continuativo ? durante il rapporto di lavoro, con particolare riguardo all'indennità di contingenza sugli scatti periodici di anzianità, alla contingenza sull'indennità di trasferta e diaria, al compenso per lavoro straordinario e alle diarie in virtù di turni predeterminati in base ad accordi sindacali aziendali, con le conseguenti statuizioni di condanna.

Nella citata sentenza n. 957/2008 si rilevava ? previo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, a seguito di intervenuti atti...

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