Sentenza nº 1084 da Council of State (Italy), 27 Febbraio 2012

Data di Resoluzione27 Febbraio 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 06261/2007, resa tra le parti, concernente REVISIONE TARIFFARIA FORNITURA GAS NATURALE

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2008, proposto da:

Plurigas s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich e Tommaso Salonico, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo, 18;

Autorità per l'energia elettrica e il gas in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'economia e delle finanze, non costituito in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell? Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato Clarich e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Plurigas s.p.a. chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto il ricorso presentato avverso la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora innanzi: Autorità) n. 229/2006 del 18 ottobre 2006, recante sanzione di 1,5 milioni di euro ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), l. 14 novembre1995, n. 481, irrogata in ragione dell'omessa trasmissione di alcune informazioni, richieste con la deliberazione n. 188/2004 del 27 ottobre 2004.

Più precisamente, nell'ambito del procedimento di regolazione tariffaria iniziato con la deliberazione n. 178/2004 del 14 ottobre 2004, con la suddetta deliberazione n. 188/2004 l'Autorità chiedeva ai soggetti importatori di gas naturale, titolari di contratti annuali e pluriennali, una serie di informazioni indicate nell'Allegato A, tra le quali (punto 1, lett. a) il fornitore, (punto 1, lett. b) il prezzo base di acquisto fob (free on board), (punto 2) i quantitativi acquistati e i prezzi medi mensili di acquisto su base fob relativi al periodo ottobre 2002 ? settembre 2004. Poiché tali dati, concernenti le condizioni economiche relative ai contratti d'importazione di gas naturale, sono riservati e commercialmente sensibili, posto che le differenze nelle condizioni di approvvigionamento del gas costituiscono il principale fattore di concorrenza tra le imprese, alcuni importatori hanno impugnato la deliberazione n. 188/2004 davanti al Tribunale amministrativo della Lombardia. Nel frattempo, la ricorrente, con nota del 15 novembre 2004, ha chiesto un incontro con l'Autorità, al fine di esaminare la natura degli interessi pubblici e privati in gioco e la possibilità di reperire soluzioni più rispettose delle esigenze di tutela delle riservatezza dei propri segreti commerciali. Il giorno successivo (16 novembre) la deliberazione n. 188/2004 è stata sospesa cautelarmente dal Tribunale amministrativo, nella parte in cui prescriveva la comunicazione dei nomi dei fornitori e dei prezzi stabiliti nei singoli contratti di importazione.

Nel frattempo, il procedimento iniziato con la delibera n. 178/04 proseguiva il proprio iter, fino a sfociare nella...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT