Sentenza Breve nº 1816 da Council of State (Italy), 28 Marzo 2012

Data di Resoluzione28 Marzo 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 00421/2012, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI - RELAZIONE INFORMATIVA ATTIVITÀ DI VERIFICA FISCALE

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2012, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Bonmartino Carlotti, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Giuliani, Carlo Cortinovis, con domicilio eletto presso Francesco Giuliani in Roma, via Sicilia,66;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bonmartino Carlotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Maria Ruffini in sostituzione di Francesco Giuliani e Maurizio Greco (avv.St.);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, in accoglimento del ricorso, ha annullato il diniego di accesso ed ha ordinato l'esibizione dei documenti posti a fondamento di una verifica fiscale, al termine della quale sono state mosse contestazioni conclusasi con un processo verbale di constatazione a suo carico, avviata a seguito della trasmissione al Nucleo di Polizia Tributaria di un dossier acquisito dal Comando Generale della Guardia di Finanza presso l'amministrazione fiscale francese, contenente ?dati e notizie riguardanti alcuni contribuenti italiani inseriti nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra?,.

La sentenza appellata è affidata alle seguenti considerazioni:

- l'art. 2, co. 1, lett. b) D.M. 20 ottobre 1996 n. 603, indica tra i documenti non accessibili quelli ?attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri?,ed intende sottrarre all'accesso ?gli accordi strategici mediante cui, in sede investigative, vengono pianificate e coordinate le attività di indagine per prevenire e contrastare comportamenti illeciti?, al fine di ?evitare che dalla conoscenza delle strategie investigative . . . i terzi possano trarre indicazioni utili per aggirare controlli e verifiche e non anche a limitare il diritto di difesa sottraendo il materiale probatorio acquisito al controllo del soggetto sottoposto al procedimento accertativo?;

- l'art. 4, co. 1, lett. b) D.M. cit., ?intende sottrarre al diritto di accesso gli atti relativi alla programmazione e/o al coordinamento dell'attività investigativa volta alla prevenzione dei reati tributari, e non certo i documenti, richiamati in atti di contestazione che l'amministrazione assume come prova di violazioni ormai accertate?;

- le lett. a) e c) dell'art. 24, co. 6, della L. n. 241/1990, devono essere interpretati nel senso che il legislatore intende sottrarre all'accesso la ?documentazione attinente all'attività organizzativa interna dell'autorità preposta alla raccolta delle prove, e non già alla documentazione costituente prova (ormai acquisita) e presupposto per la contestazione di addebiti?; se ciò non fosse, la normativa in esame si porrebbe in contrasto con i principi garantiti dalla Costituzione e dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea, in tema di diritto di difesa e giusto procedimento, in quanto nell'Ordinamento italiano l'Amministrazione finanziaria (il Fisco) si trova - di regola e per antica tradizione - in una posizione di supremazia rispetto al contribuente; sicché non appare equo né conforme ai principi costituzionali (ed alle norme costituzionali e comunitarie che tutelano i cc.dd. ?diritti fondamentali?) che a quest'ultimo venga sottratto (anche) il diritto di conoscere dettagliatamente e con estrema chiarezza le specifiche ragioni per le quali viene chiamato a pagare somme di denaro ed a subire esecuzioni forzose in sede amministrativa?;

- infine, quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione finanziaria, in ordine alla sussistenza di una doverosa tutela della riservatezza, si osserva che ?la riservatezza non può mai essere opposta al diretto destinatario di un'azione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT