Sentenza nº 108 da Constitutional Court (Italy), 26 Aprile 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione26 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 108

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011, depositato in cancelleria il 20 luglio 2011, ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011 e depositato il successivo 20 luglio (reg. ric. n. 71 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

    La legge impugnata si ricollega dichiaratamente all’art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, norma recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane, e viene censurata nella parte in cui disciplina la posizione del responsabile dell’attività produttiva.

    Secondo l’art. 4 del d.l. n. 223 del 2006 «L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività», che «deve essere corredata (…) dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

    Dal canto suo, l’art. 3, comma 2, impugnato assoggetta il responsabile dell’attività produttiva a formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dall’indicazione del suo nominativo per mezzo della denuncia di inizio attività (oggi SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) (termine che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, diviene di dodici mesi per chi abbia maturato esperienza professionale) e dispone che la formazione sia garantita dal datore di lavoro entro il medesimo termine.

    Il comma 3 dello stesso articolo prevede l’esenzione dall’obbligo a favore di chi abbia già conseguito, in materie attinenti all’attività di panificazione un diploma, un attestato di qualifica, o la qualifica professionale a seguito di apprendistato, ovvero abbia prestato attività lavorativa nel settore.

    Il comma 5 fa seguire la formazione iniziale da un’attività periodica di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

    Infine, l’art. 5, commi 3, 4 e 5, commina una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile dell’attività produttiva che non ottemperi alle precedenti prescrizioni.

    Lo Stato ritiene che tali disposizioni invadano la sua competenza a determinare i principi fondamentali della materia delle “professioni”, che ha carattere concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, sarebbe leso il principio formulato per mezzo dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, «il quale, nel disciplinare la figura del responsabile dell’attività produttiva, non prevede l’obbligo di alcun requisito, ma solamente la necessità dell’indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione di inizio attività».

    Le norme impugnate recherebbero, invece, l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio della professione di responsabile dell’attività produttiva, costituiti dalla formazione iniziale e dall’aggiornamento periodico, così esulando dalla sfera di competenza...

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