Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 26 Aprile 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione26 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 105

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, depositato in cancelleria l’8 agosto 2011 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2011.

Visti l’atto di costituzione della Regione Liguria nonché l’atto di intervento della World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario Gorlani per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 8 agosto (reg. ric. n. 79 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La disposizione impugnata stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell’esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

    Il ricorrente ritiene anzitutto lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che tale atto abbia assunto veste legislativa, posto che dall’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 si desumerebbe la necessità di procedere con regolamento.

    In secondo luogo, il calendario venatorio, pur prevedendo modifiche alle specie cacciabili e ai periodi aperti alla caccia, sarebbe stato approvato senza avere preventivamente acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto invece per più profili dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992.

    Tali rilievi, a parere del...

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