Sentenza nº 106 da Constitutional Court (Italy), 26 Aprile 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione26 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 106

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel procedimento vertente tra l’Associazione lega per l’abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra e la Provincia di Genova ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione dell’Associazione Lega per l’abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra, nonché l’atto di intervento della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Claudio Linzola per l’Associazione Lega per l’abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra e Claudio Chiola per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza del 17 febbraio 2011, pervenuta a questa Corte il 21 aprile 2011 (r.o. n. 85 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall’art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La disposizione censurata stabilisce che le Province possono, sulla base di specifiche e motivate esigenze, autorizzare la caccia agli ungulati in deroga al generale divieto di procedervi su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, posto dal precedente comma 4.

    Innanzi al tribunale rimettente è appunto impugnato l’atto amministrativo con cui la Provincia di Genova ha autorizzato tale attività venatoria per la stagione 2010/2011.

    Il giudice a quo, esclusa la fondatezza degli altri motivi di ricorso, osserva che il provvedimento impugnato trova il proprio fondamento nella norma in oggetto, e che essa contrasta con quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che pone il divieto di «cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate».

    Premesso che il territorio provinciale non è neppure in parte alpino, il rimettente ritiene che la disposizione regionale impugnata abbia invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla quale si ricollegherebbe la valutazione circa i limiti all’attività venatoria, nell’interesse della protezione della fauna.

  2. − È intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

    Il rimettente avrebbe infatti omesso di considerare che il corretto “parametro interposto di costituzionalità” non sarebbe la norma impugnata, ma l’art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, a mente del quale le Regioni possono, a certe condizioni, regolamentare il prelievo di...

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