Sentenza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 2012

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione20 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 99

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d’intervento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 agosto 2011, depositato in cancelleria il 31 agosto 2011, ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 29 agosto 2011 e depositato il successivo 31 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 1, 17, comma 9, 18, commi 20 e 23, lettera c), 20, commi 1 e 2, e 21 della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d’intervento).

  2. — L’art. 3, comma 1, della legge impugnata dispone che, «Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 dello Statuto speciale, così come sostituito dal comma 834 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), ancorché in assenza dell’adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall’anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari». Secondo il ricorrente, tale disciplina regolerebbe unilateralmente dei profili che, al contrario, l’art. 8 dello statuto demanda a norme di attuazione dello statuto medesimo. Per questa ragione, la normativa regionale eccederebbe le competenze attribuite alla Regione dagli articoli 4 e 5 dello statuto, ponendosi inoltre in contrasto con il successivo art. 56 dello stesso, che demanda a una Commissione paritetica l’elaborazione delle norme per la sua attuazione. In base alla giurisprudenza costituzionale le norme di attuazione sarebbero, infatti, espressione di una competenza separata e riservata, prevalente rispetto alle leggi ordinarie, e pertanto non fungibile con leggi unilateralmente introdotte dalla Regione.

  3. — L’art. 17, comma 9, della legge impugnata, dispone che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), l’installazione e l’esercizio di impianti di generazione elettrica alimentati da biogas e biometano, siano soggetti alla procedura abilitativa semplificata, stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora siano richiesti da: a) imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio; b) giovani imprenditori agricoli come individuati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della L. 7 marzo 2003, n. 38); c) società agricole, come individuate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38). Inoltre, l’esperimento della procedura semplificata esige che tali impianti abbiano una capacità di generazione massima inferiore a 1 MW ed operino in assetto di filiera corta.

    L’individuazione dei soggetti che possono ricorrere a tale procedura semplificata – introdotta dall’art. 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) – contrasterebbe con l’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 28 del 2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Infatti, tale disposizione statale, mentre consente alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione della procedura semplificata agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico e di definire i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica, non permette esplicitamente alle Regioni di circoscrivere i soggetti che possono usufruire della stessa procedura. Per tale ragione, la disposizione impugnata invaderebbe tanto la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., cui afferirebbe la competenza in materia di promozione e sviluppo di fonti energetiche alternative, quanto l’art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto, che attribuisce alla Regione autonoma Sardegna soltanto una competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.

  4. — L’art. 18, comma 20, prevede che «I soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che intendono accedere all’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2003), trasmettono alla direzione generale dell’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all’esenzione. La mancata trasmissione della comunicazione entro i termini previsti comporta la decadenza dall’esenzione. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, disciplina le modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al presente comma e delle comunicazioni previste dall’articolo 2, commi 11 e 12, della legge regionale n. 1 del 2009». Tale disciplina, secondo il ricorrente, imporrebbe delle condizioni particolarmente restrittive nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che operano nella Regione autonoma Sardegna: per godere dell’esenzione disposta dalla medesima legislazione regionale, esse sarebbero costrette, a pena di decadenza, a presentare una comunicazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall’ordinamento, in base all’art 11, comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997, necessaria per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus e che dev’essere presentata presso l’Agenzia delle entrate. La normativa regionale, imponendo un onere ulteriore, eccederebbe le competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto l’art. 21 del d.lgs. n. 460 del 1997 riconosce agli enti territoriali il potere di ridurre o esentare dal pagamento dei tributi di loro pertinenza, ma non quello di introdurre obblighi ulteriori a carico dei contribuenti. Inoltre, la normativa regionale censurata si porrebbe in contrasto con il principio generale dell’ordinamento tributario di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), art. 6, comma 4, secondo cui al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

  5. — L’art. 18, comma 23, lettera c), della legge impugnata, sostituendo l’art. 6, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), prevede che «I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell’autoconsumo». Questa disposizione contrasterebbe con la normativa statale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), laddove prevede che l’autoproduttore è colui il quale produce energia elettrica e la utilizza in misura almeno del 70 per cento l’anno per uso proprio o «delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica». La disposizione indubbiata consentirebbe una deroga al limite dell’autoconsumo, in contrasto con la disciplina statale e pertanto violerebbe l’art. 4 dello statuto regionale in materia di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, che impone alla Regione di rispettare i limiti dei principi posti dalle leggi dello Stato. La norma invaderebbe inoltre la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» prevista all’art. 117, secondo comma, lettera s), della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2012
    • Italia
    • 19 Luglio 2012
    ...«indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell’entrata». La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2012, pure citata, avrebbe inoltre smentito l’assunto della parte resistente, secondo cui l’attuazione del testo novellato dell’art. 8 dell......
  • N. 193 SENTENZA 17 - 19 luglio 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 25 Luglio 2012
    • 25 Luglio 2012
    ...'indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata'. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2012, pure citata, avrebbe inoltre smentito l'assunto della parte resistente, secondo cui l'attuazione del testo novellato dell'art. 8 dell......
  • n. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2018 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 02 Maggio 2018
    • 8 Marzo 2018
    ...una disposizione di legge regionale che consentiva alla Regione di indicare in bilancio quelle somme (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 2012); d) l'inclusione di alcune specifiche tipologie di entrate nella clausola residuale di cui alla riformata lettera m) dell'art. 8 (che ass......
  • N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 agosto 2012
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 10 Ottobre 2012
    • 10 Ottobre 2012
    ...sta il fatto che, mentre nel bilancio regionale, doverosamente (come si evince dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 99 del 2012) sono iscritte, all'attivo, tutte le somme derivanti dall'applicazione delle compartecipazioni statutariamente previste, nel bilancio dello Sta......
1 sentencias
  • Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 19 Luglio 2012
    • Italia
    • 19 Luglio 2012
    ...«indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell’entrata». La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2012, pure citata, avrebbe inoltre smentito l’assunto della parte resistente, secondo cui l’attuazione del testo novellato dell’art. 8 dell......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT