Sentenza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 2012

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione20 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 104

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata nel procedimento vertente tra l’Amministrazione provinciale di Napoli e la Cera Fish s.r.l., con ordinanza del 20 gennaio 2011, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

  1. –– Con ordinanza depositata il 20 gennaio 2011 il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui esclude dalla assoggettabilità alla dichiarazione di fallimento gli imprenditori agricoli e quelli ad essi equiparati.

    1.1.–– Il giudice a quo, dopo aver riferito di essere chiamato a decidere in merito alla istanza di fallimento presentata dall’Amministrazione provinciale di Napoli in danno della Cera Fish s.r.l. a socio unico, precisa, in punto di fatto, che l’Amministrazione istante ha concesso ed erogato alla Cera Fish un contributo finanziario, di importo superiore ad euro 850.000,00, per la realizzazione di un impianto di allevamento di specie ittiche e che la concessione del contributo prevedeva che l’impianto, una volta realizzato, dovesse essere messo in funzione entro un dato termine. Sottolinea che, viceversa, l’impianto, a seguito di divergenze insorte fra l’appaltante Cera Fish e la ditta appaltatrice, pur completato, non è stato mai attivato e che, pertanto, l’Amministrazione provinciale ha, dapprima, revocato la concessione del contributo e richiesto la restituzione di quanto già versato, maggiorato da interessi. Quindi, stante il perdurante inadempimento della Cera Fish, ha ottenuto nei confronti della medesima un decreto ingiuntivo che, nonostante la opposizione della intimata, è stato munito della clausola della provvisoria esecuzione. Infine, vista la inutilità di una procedura esecutiva immobiliare iniziata nei confronti della Cera Fish – la quale, appresa la revoca della concessione del contributo, si era disfatta, cedendole ad un terzo, di buona parte delle sue attività – l’Amministrazione ha presentato l’istanza di fallimento di cui dianzi.

    Aggiunge il rimettente che, radicatosi il contraddittorio, la società debitrice si era difesa, fra l’altro, deducendo la sua natura di impresa agricola (recte: ittica e come tale equiparata a quella) non suscettibile di declaratoria di fallimento.

    Nella assenza di istanze istruttorie delle parti, il giudizio era stato rimesso alla decisione camerale.

    1.2.–– Osserva, a questo punto, il rimettente che delle condizioni e requisiti necessari per giungere alla dichiarazione di fallimento certamente ricorreva nella fattispecie quello relativo al quantum della attuale esposizione debitoria, essendo il credito vantato dalla Amministrazione e portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo superiore a 30.000,00 euro. Riguardo ai limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, del regio decreto n. 267 del 1942 il rimettente rileva che, incombendo sul fallendo la prova del mancato superamento di detti limiti, l’inerzia istruttoria della Cera Fish ha consentito di affermare l’avvenuto superamento di detti limiti. Infine, con riferimento allo stato di insolvenza, esso era desumibile da diversi elementi in atti (pretestuosità delle difese della Cera Fish, avvenuta dismissione di parte delle sue attività, visura immobiliare negativa).

    Ritiene, invece, il Tribunale di Torre Annunziata che non sussista a carico della società fallenda il requisito della natura di impresa commerciale.

    Sostiene, al riguardo, il rimettente come in tal senso siano dati significativi sia la iscrizione di quella presso la Camera di commercio di Napoli quale impresa agricola sia l’oggetto sociale della medesima (attività della pesca, dell’allevamento ittico e del commercio di prodotti ittici all’ingrosso e al dettaglio) nonché la causale del contributo finanziario concessole dalla istante Amministrazione.

    L’assenza del predetto requisito osterebbe in modo insuperabile alla dichiarazione di fallimento.

  2. –– Sostiene, quindi, il rimettente che l’art. 1 della legge fallimentare, nell’assoggettare al fallimento solo l’imprenditore commerciale e non anche l’imprenditore agricolo si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. il quale impone di trattare in maniera diversa solo situazioni realmente, e non solo apparentemente, diverse.

    2.1.–– Osserva...

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