Ordinanza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 20 Aprile 2012

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione20 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 102

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 6, commi 4 e 5, lettera b), e 14, comma 3, lettera b), della legge della Regione Marche 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche nel procedimento vertente tra la Federazione regionale degli ingegneri delle Marche ed altri e la Regione Marche con ordinanza dell’11 febbraio 2011, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione del Consiglio nazionale degli ingegneri e della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino per il Consiglio nazionale degli ingegneri e Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto che – nel corso di un giudizio promosso dalla Federazione regionale degli ingegneri delle Marche e dagli Ordini degli ingegneri delle relative Province per l’annullamento della delibera della Giunta regionale delle Marche del 18 ottobre 2010, n. 1494 (Art. 14 comma 3 lett. b della L.R. 14/2008 - Norme per l’edilizia sostenibile - Sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all’art. 6 comma 5 - Sostituzione D.G.R. 1141/2009), il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza emessa l’11 febbraio 2011, ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, commi 4 e 5, lettera b), e 14, comma 3, lettera b), della legge della Regione Marche 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l’edilizia sostenibile), «nella parte in cui, istituendo un sistema regionale di accreditamento per l’abilitazione al rilascio delle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale, crea, nella sostanza, una nuova figura professionale non prevista dai principi fondamentali stabiliti dallo Stato»;

che, preliminarmente, il giudice a quo – rigettata una eccezione di tardività del ricorso «perlomeno limitatamente ai motivi attraverso cui si contesta la legittimità costituzionale» dei menzionati articoli, «che costituiscono il presupposto giuridico del provvedimento impugnato e che lo vizierebbero per illegittimità derivata qualora l’eccezione di incostituzionalità dovesse risultare fondata» e ritenute inammissibili le censure volte a contestare la legittimità per vizi propri della delibera impugnata, in assenza «di un concreto interesse ad agire poiché, in caso di loro fondatezza, riprenderebbe vigore il sistema di accreditamento precedente di cui alla delibera di GR n. 1141/2009 contenente, peraltro, requisiti di accreditamento più gravosi e quindi penalizzanti per i professionisti rappresentati dagli ordini qui ricorrenti» – «esclude l’esigenza di disporre l’invocata misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato»;

che per il Tar, «sotto il profilo del merito», «assume invece rilevanza la dedotta questione di incostituzionalità delle norme poste a fondamento del provvedimento impugnato»;

che infatti il rimettente rileva che la previsione dei censurati commi 4 e 5, lettera b), dell’art. 6 – secondo cui il certificato volontario di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (che ricomprende in sé la certificazione energetica obbligatoria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia») è rilasciato da un professionista accreditato, demandando alla Giunta regionale la definizione del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio – comporta che l’iscrizione nel...

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