Sentenza nº 91 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2012

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione18 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 91

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato l’8-16 giugno 2011, depositato in cancelleria il 13 giugno 2011 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Tiziana Colelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. ― Con ricorso, spedito per la notifica in data 8 giugno 2011, ricevuto il successivo 16 giugno e depositato il 13 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», in relazione all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

    1.1.― In particolare, l’art. 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 5 del 2011 è impugnato nella parte in cui stabilisce che i parametri fissati dall’art. 41 della precedente legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in materia di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA), non costituiscono limite per la determinazione di quelli da attivare nell’ambito delle stesse strutture, a seguito della riconversione dei posti letto di ricovero per “acuti”, di cui al regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera del 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010).

    In tal modo, la citata norma, ponendosi in contrasto con i parametri di cui al citato art. 41 della legge regionale n. 4 del 2010, recepito nel «Piano di Rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», oggetto dell’Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011 ed approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), il quale, al punto 1.1.4., «nel recepire i parametri stabiliti dal citato art. 41, determina in 5100 i posti letto sociosanitari», si porrebbe in contrasto con il predetto Piano e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) ed all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali gli interventi previsti dall’Accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

    1.2.― Quanto all’impugnato art. 3 della medesima legge regionale n. 5 del 2011, il ricorrente ne sostiene l’illegittimità costituzionale nella parte in cui vieta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Con tale disposizione – ricorda il ricorrente – è stato modificato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) che era stato oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale nella parte in cui, imponendo il predetto divieto anche ai direttori generali delle aziende ospedaliere-universitarie, ometteva di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Università, in violazione dell’art. 33 Cost. La disposizione regionale censurata, tuttavia, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, modificando il precedente testo dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010, piuttosto che introdurre la necessaria intesa tra Regione ed Università, avrebbe escluso...

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