Sentenza nº 2930 da Council of State (Italy), 13 Maggio 2011

Data di Resoluzione13 Maggio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma

delle seguenti sentenze del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE I:

n. 4474/2009;

n. 4481/2009;

n. 4464/2009;

n. 4465/2009

sul ricorso numero di registro generale 6300 del 2010, proposto da Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Patrizi e Gianni Arrigo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Tirso, n. 90;

Autorità garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato Patrizi e l'avvocato dello Stato Fiorentino;

FATTO E DIRITTO

  1. Le odierne appellanti, già dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM), in virtù di contratti a tempo determinato, hanno fruito della c.d. stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l'effetto, con decorrenza 17 maggio 2007 il loro rapporto di lavoro è stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con collocazione in ruolo.

    1.1. L'AGCM con deliberazione assunta nell'adunanza del 17 luglio 2008 ha deliberato che le odierne appellanti fossero collocate al livello 1 della fascia D delle tabelle retributive degli impiegati) (vale a dire il medesimo livello che avevano conseguito al momento dell'instaurazione del pregresso rapporto a tempo determinato), e ha loro attribuito un assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra il trattamento economico (sommatoria delle voci retributive ?retribuzione stipendiale? e ?indennità incentivante?) in godimento al 17 maggio 2007 e quello previsto per il livello iniziale delle tabelle stipendiali degli impiegati vigenti alla medesima data.

  2. La delibera del 17 luglio 2008 e le consequenziali delibere 26 novembre 2008 e 11dicembre 2008 venivano impugnate davanti al Tar Lazio ? Roma dalle odierne appellanti con distinti ricorsi.

  3. Il Tribunale amministrativo adito con le sentenza in epigrafe ha respinto i ricorsi, in base ai seguenti argomenti:

    a) la regola nel pubblico impiego è l'assunzione mediante concorso pubblico; la procedura di stabilizzazione consente una deroga alla regola del concorso pubblico ma non anche il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio a termine;

    b) la normativa sulla stabilizzazione non prevede la conservazione dell'anzianità pregressa;

    c) la previsione di un assegno ad personam è stata fatta dal legislatore solo per il personale dell'AGCM ed è un vantaggio specifico, atteso che in difetto di espressa previsione non solo non si doveva riconoscere la pregressa anzianità, ma neppure attribuire un assegno ad personam, non applicandosi il c.d. divieto di reformatio in peius nei rapporti di pubblico impiego non di ruolo;

    d) corretta è stata la quantificazione dell'assegno ad personam espungendo le componenti retributive occasionali.

    Le sentenze sono ora impugnate con unico atto di appello, con cui le sentenze gravate sono contestate con i seguenti motivi:

    a) la c.d. stabilizzazione dei precari sarebbe una conversione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere l'anzianità pregressa,

    b) violazione dell'art. 4 direttiva 1990/70/CE, che vieta disparità di trattamento in danno dei lavoratori a tempo determinato;

    c) illegittimamente l'Autorità pretenderebbe la restituzione di somme erroneamente corrisposte tra la data dell'inquadramento provvisorio e quella dell'inquadramento definitivo, essendo imputabile a ritardo dell'Autorità il tempo decorso tra le due date, ed avendo medio tempore la ricorrente continuato a svolgere le mansioni assegnate con contratti a termine;

    d) tutt'oggi nonostante l'azzeramento dell'anzianità verrebbero svolte le mansioni anteriori alla stabilizzazione;

    e) vi sarebbe stata un'abusiva reiterazione di contratti a termine, con conseguente spettanza del risarcimento del danno;

    f) non sarebbero state rispettate le regole procedurali in materia di ripetizione d'indebito.

  4. Le questioni di diritto oggetto del presente giudizio sono state già decise dalla Sezione con la pronuncia 23 febbraio 2011 n. 1138, in senso sfavorevole ai privati ricorrenti.

    5.1. L'art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che, per l'anno 2007, una quota pari al 20% del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

    L'art. 75, comma 2, d.l. 112 del 2008 ha previsto che presso le autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di ?stabilizzazione? è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.

    La norma non è stata convertita in legge, ma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. 133 del 2008, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del d.l. 112/2008, modificate o non convertite in legge.

    5.2. In ordine all'inquadramento del personale dell'Autorità con contratto a tempo determinato, la terza sezione del Consiglio di Stato, acquisito anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, ha reso uno specifico parere con il quale ha ritenuto che l'inquadramento del personale da stabilizzare non possa che avvenire nei livelli...

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