Sentenza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 14 Marzo 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione14 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 64

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††† ††Giudice

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††† ††††††† "

-† Ugo††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††† ††††††† "

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††† ††††††† "

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††† ††††††† "

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††† ††††††† "

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††† ††††††† "

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††† ††††††† "

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††† ††††††† "

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††† †† †††††"

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††† ††††††† "

-† Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††† ††††††† "

-† Paolo Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††† ††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellíart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dallíart. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto allíevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dallíart. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 2 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Condominio di Viale Mazzini n. 119, il Comune di Roma ed altra parte, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dellíanno 2007.

††††††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Nel corso di un giudizio, nel quale un contribuente aveva proposto opposizione allíesecuzione ai sensi dellíart. 615 del codice di procedura civile nei confronti del Comune di Roma, il Tribunale ordinario di Roma, con ordinanza depositata il 2 novembre 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit‡ dellíart. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellíart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) ñ come modificato dallíart. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto allíevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dallíart. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 ñ, nella parte in cui stabilisce, nel secondo periodo del comma 2, che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del suddetto canone.

  2. ñ Il Tribunale rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la controversia riguarda la contestazione, da parte del contribuente, del diritto del Comune di Roma a procedere alla riscossione coattiva, mediante cartella di pagamento, del canone per líoccupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP) relativo allíanno 2000; b) il Comune ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adÌto, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie in forza del novellato art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

  3. ñ Il giudice a quo premette altresÌ, in punto di diritto, che: a) le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali ´pienamente compatibiliª con il dettato costituzionale, essendo preesistenti allíentrata in vigore della Costituzione (Corte costituzionale, sentenze n. 196 del 1982; n. 215 del 1976; ordinanze n. 144 del 1998; n. 351 del 1995); b) la loro giurisdizione deve ritenersi limitata alle controversie attinenti alla ´materia tributariaª e ciÚ ´costituisce garanzia di compatibilit‡ con il divieto di istituzione di nuovi giudici specialiª...

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