Ordinanza nº 82 da Constitutional Court (Italy), 05 Aprile 2012

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione05 Aprile 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 82

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Latisana, nel procedimento vertente tra M.L. e la Prefettura di Udine, con ordinanza del 17 dicembre 2010, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, nel corso del giudizio di opposizione avverso il provvedimento, emesso dal Prefetto di Udine, con il quale era stata irrogata la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi per guida in stato di ebbrezza, il Giudice di pace di Latisana, con ordinanza del 17 dicembre 2010, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre “significative” ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorché non espresse nel testo scritto della norma impugnata;

che il remittente rileva che in data 9 luglio 2010 una pattuglia dei Carabinieri aveva sottoposto a controllo alcolemico una persona che era alla guida di una vettura, riscontrando – in entrambe le successive misurazioni prescritte dalla legge – un tasso di 0,59 grammi per litro;

che, pertanto, i Carabinieri avevano proceduto al ritiro della patente, cui aveva fatto seguito l’emissione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto di Udine;

che nel corso del giudizio di...

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