Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 30 Marzo 2012

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione30 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 74

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4, e 47 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011 n. 7, recante «Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito il 9 giugno, ricevuto dalla resistente il 9 giugno, depositato nella cancelleria il 13 giugno 2011 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso spedito per la notifica il 9 giugno 2011 (ricevuto dalla resistente il 15 giugno 2011) e depositato in cancelleria il 13 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 13, comma 1, 17, comma 1, 30, comma 4, e 47 della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, recante «Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)», relativi all’ambito materiale degli appalti pubblici.

  2. – Il ricorrente premette innanzitutto una ricostruzione delle competenze della Provincia autonoma di Trento nell’ambito degli appalti, inquadrandole nel riparto di competenze disposto dalla Costituzione e dallo statuto della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La competenza provinciale che l’art. 8, primo comma, n. 17 dello statuto attribuisce alla Provincia in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» sarebbe circoscritta dall’art. 4 del medesimo statuto, che impone alla legislazione provinciale di armonizzarsi con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché di rispettare gli obblighi internazionali e le norme fondamentali delle riforme economico sociali; inciderebbero altresì sulla competenza provinciale i titoli competenziali statali in materia di «tutela della concorrenza» e di «ordinamento civile», derivanti dall’art. 117, secondo comma, Cost.

    2.1.– Venendo più specificamente alle singole doglianze, l’art. 13, comma 1, della legge provinciale impugnata, che sostituisce il comma 1 dell’art. 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori, qualora la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi la soglia comunitaria.

    Così disponendo, la norma provinciale travalicherebbe i limiti della propria competenza, invadendo quella statale.

    Infatti, l’art. 141, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) prevede la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori entro i 500.000 euro d’importo, mentre dà facoltà alla stazione appaltante di effettuare la medesima sostituzione per importi non eccedenti il milione di euro. Poiché, secondo quanto riportato dal ricorrente, la soglia comunitaria all’epoca sarebbe stata di 5.515.000 euro – ma in realtà risultava ammontare allora a 4.845.000 euro – la normativa impugnata colliderebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile, e con l’art. 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige, per la medesima ragione.

    2.2.– La seconda doglianza riguarda l’art. 17, comma 1, della legge provinciale sopramenzionata. Il comma oggetto di censura attribuisce ad un regolamento provinciale il potere di «individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura».

    Anche in questo caso, secondo il ricorrente, la legislazione provinciale travalicherebbe le competenze provinciali per invadere quelle attribuite allo Stato.

    Infatti, il Codice dei contratti, all’art. 53, comma 4, stabilirebbe tassativamente in quali casi i contratti debbano essere stipulati a corpo e misura. In particolare, affermerebbe in via generale l’individuazione dei lavori a corpo, riservando la facoltà di procedere all’individuazione a misura in ipotesi determinate.

    Tale discrasia tra la normativa provinciale e quella statale determinerebbe la violazione dell’art. 8 dello statuto speciale di autonomia e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., relativamente alla materia «ordinamento civile», poiché la legge provinciale disciplinerebbe l’oggetto del contratto, venendo dunque ad incidere nel campo dell’ordinamento civile.

    2.3.– La terza doglianza si riferisce all’art. 30, comma 4, della legge provinciale impugnata, che sostituisce l’art. 37, comma 5, della richiamata legge provinciale n. 26 del 1993. La disposizione provinciale in questione consente il ricorso del subappalto, nei casi in cui siano necessari lavori o componenti ad alto contenuto tecnologico o comunque caratterizzati da una rilevante complessità tecnica, e qualora questi superino il valore del 15 per cento dell’importo totale dei lavori. Anche a questo riguardo la normativa provinciale presenterebbe elementi di difformità rispetto al d.lgs. n. 163 del 2006, art. 37, comma 11.

    In particolare, la norma provinciale censurata ometterebbe il riferimento all’elenco delle opere superspecialistiche e ai requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, a differenza della legislazione statale, che invece rimanda a un regolamento statale attuativo di quegli aspetti.

    Facendo leva sulla necessità che la disciplina relativa alla qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di gara sia uniforme in tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza e nel rispetto del principio di uguaglianza, il ricorrente ritiene che la normativa provinciale violi gli obblighi internazionali, di cui agli artt. 4 e 8 dello statuto. Contemporaneamente, la norma invaderebbe le competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e). Infine, la norma sarebbe in contrasto con l’art. 117 Cost., secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile e penale.

    2.4.– La quarta doglianza si riferisce all’art. 47 della legge provinciale impugnata, che sostituisce l’art. 58.19 della legge provinciale n. 26 del 1993. Tale articolo stabilisce in via generale la necessità che i lavori siano affidati a seguito di presentazione del progetto esecutivo o del progetto definitivo con l’integrazione del capitolato speciale di appalto. Inoltre...

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