Sentenza nº 67 da Constitutional Court (Italy), 23 Marzo 2012
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 23 Marzo 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 67
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-          Alfonso                     QUARANTA                                 Presidente
-          Franco                       GALLO                                            Giudice
-          Luigi                          MAZZELLA                                           â
-          Gaetano                     SILVESTRI                                            â
-          Sabino                       CASSESE                                               â
-          Giuseppe                   TESAURO                                              â
-          Paolo Maria               NAPOLITANO                                      â
-          Giuseppe                   FRIGO                                                    â
-          Alessandro                CRISCUOLO                                         â
Paolo                         GROSSI                                                  â
-          Giorgio                      LATTANZI                                             â
-          Aldo                          CAROSI                                                  â
-          Marta                         CARTABIA                                            â
-          Sergio                        MATTARELLA                                      â
-          Mario Rosario        - MORELLI                                                â
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per lâapplicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per lâelezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per lâelezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per lâintroduzione della preferenza unica), promossi dal Tribunale di Palermo con due ordinanze del 21 gennaio 2011, iscritte ai numeri 89 e 90 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellâanno 2011.
Visti lâatto di costituzione di Carlo Gambino, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e di Raffaele Giuseppe Nicotra;
udito nellâudienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Carlo Aquilia per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
-
â Chiamato a pronunciarsi in due giudizi, promossi da un cittadino elettore nei confronti (tra lâaltro) di due deputati regionali, successivamente nominati assessori del Comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dellâopzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per lâapplicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), «così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto» con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per lâelezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per lâelezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per lâintroduzione della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dellâAssemblea Regionale».
Il Tribunale esclude che (come viceversa sostenuto dal ricorrente a sostegno della domanda) possa nella specie trovare applicazione diretta la sentenza n. 143 del 2010 â con la quale la Corte ha dichiarato lâincostituzionalità della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati allâAssemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede lâincompatibilità tra lâufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti» â giacché tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale ed il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia elettorale non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza della medesima fattispecie sottostante.
Il rimettente afferma, dunque, la rilevanza della questione, in ragione del fatto che le situazioni di incompatibilità de quibus trovano in Sicilia la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della censurata legge regionale n. 31 del 1986, nonché nellâart. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, e che, considerata la potestà esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali (ex art. 14 dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante...
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