Sentenza nº 1095 da Campania, Napoli, 04 Marzo 2008

Data di Resoluzione04 Marzo 2008
EmittenteCampania - Napoli

REPUBBLICA ITALIANA N. 1095 /2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.1209/2006 Reg.Ric

PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI - V^ SEZIONE

composto dai Signori Magistrati:

- ANTONIO ONORATO Presidente

- ANDREA PANNONE Consigliere

- GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1209/2006 R.G. proposto dai Sigg. Flagello Santo e Perfetto Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Miriam Petrone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Lemmo in Napoli, Via del Parco Margherita n.31;

CONTRO

Commissario Straordinario di Governo per la Campania - Funzionario CIPE per le finalità di cui al titolo VIII della Legge n.219/1981, Ministero delle Infrastrutture e CIPE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici di Napoli, Via A. Diaz n.11;

NONCHE'

Metrocampania Nordest Srl (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli Srl), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Soprano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via Melisurgo n.4;

NONCHE'

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Panariello ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n.81;

NONCHE'

Consorzio ASCOSA in proprio e quale mandatario dell'ATI ASCOSA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ennio Magrì e Carlo Sersale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla Via G. Carducci n.19;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, del Decreto n.616 del 21/12/2005 e del Decreto n.n.593 del 28/12/2004 della Regione Campania con cui è stata disposta la proroga al 31/12/2006 e prima al 31/12/2005 del termine di efficacia dell'occupazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere civili inerenti la tratta Giugliano - Aversa di cui all'ordinanza n.751 del 30/12/1986 del Commissario Straordinario Funzionario CIPE per le finalità di cui al titolo VIII della Legge n.219/1981; delle ordinanze n.751 del 23/12/1986, n.1597 del 23/5/1990, del verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, dell'avviso di offerta di indennità provvisoria, dell'ordinanza CIPE n.1824 del 23/7/1991 e n.2130 del 23/12/1994, del DM n.11669 del 15/10/1999; di tutti gli atti connessi e consequenziali; nonché per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima apprensione del fondo in Giugliano di mq.5803 in Catasto fl.64, part.lle 262, 2018, 2019 e 2020.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Metrocampania Nordest Srl;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio ASCOSA;

Vista la costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazioni del Commissario di Governo datate 14/9/2006, 19/2/2007, 19/3/2007 e 12/7/2007;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria della Metrocampania Nordest Srl;

Vista la memoria del Consorzio ASCOSA;

Vista l'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.72 del 2007;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente a seguito della citata ordinanza di questo Tribunale;

Vista la documentazione depositata dalla Metrocampania Nordest a seguito della citata ordinanza di questo Tribunale;

Vista la documentazione depositata dal Consorzio ASCOSA a seguito della citata ordinanza di questo Tribunale;

Vista la costituzione dell'Avv. Panariello in sostituzione dell'Avv. Chianese per la Regione Campania;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da parte ricorrente avverso i decreti della Regione Campania n.20 del 20/2/2007 di espropriazione definitiva delle aree necessarie alla realizzazione delle opere civili inerenti la tratta Giugliano - Aversa Centro e n.650 del 19/12/2006 di proroga sino al 30/4/2007 del termine di efficacia dell'occupazione delle aree necessarie alla realizzazione delle predette opere civili, nonché le note della Metrocampania Nordest del 14/12/2006 n.11533 e del 15/2/2007 n.1627;

Vista la successiva memoria depositata dal Consorzio ASCOSA;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la memoria della Metrocampania Nordest;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.394 del 2007 con cui è stata disposta la verificazione tecnica d'ufficio;

Viste le note depositate da parte ricorrente;

Vista la relazione tecnica quale depositata in data 24/1/2008;

Vista l'ulteriore memoria depositata dal Consorzio ASCOSA;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 7 febbraio 2008, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere comproprietari del fondo in Giugliano alla Via Provinciale delle Colonne, del quale l'ATI capeggiata dal Consorzio ASCOSA ha preso possesso per la realizzazione di una stazione della ferrovia Alifana come da verbale di immissione e redazione dello stato di consistenza del 18/9/1990; l'occupazione si è protratta sinora senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione e senza che gli Enti interessati abbiano provveduto a corrispondere alcunché ai proprietari, che hanno diritto all'integrale risarcimento dei danni patiti alla stregua del valore venale del terreno.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio depositando relazioni del Commissario Straordinario con cui si eccepisce il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di provvedimenti riconducibili alla Metrocampania Nordest Srl, e si evidenzia che attraverso l'art.9 del Decr. Legisl. n.354/1999 il Legislatore avrebbe inteso rendere legittimo tutto il periodo di occupazione protrattosi dal momento di cessazione dei poteri di deroga all'ordinamento vigente a suo tempo conferiti ai Commissari Straordinari per le zone terremotate, estendendosi ab origine il termine di efficacia dei decreti di occupazione in via di urgenza. La Metrocampania Nordest ha eccepito l'irricevibilità del ricorso e sostenuto l'avvenuto trasferimento alle Regioni di tutti i poteri ablatori ai sensi dell'art.8 del Decr. Legisl. n.422/1997, concludendo nel senso che non si sarebbe verificata alcuna forma di occupazione appropriativa. Il Consorzio ASCOSA ha tra l'altro eccepito la tardività dell'impugnativa dell'ordinanza n.751 del 30/12/1986 e dell'immissione in possesso, l'infondatezza dei singoli motivi di ricorso e comunque la prescrizione della pretesa risarcitoria.

Con ordinanza n.394 del 2007 il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica volta ad accertare lo stato attuale dei terreni interessati dalla procedura espropriativa in questione; la relazione tecnica è stata successivamente depositata.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta...

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