Sentenza nº 492 da Puglia, Bari, 04 Marzo 2008

Data di Resoluzione04 Marzo 2008
EmittentePuglia - Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Greco, Primo Referendario, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del 7 marzo 2007 con cui la Regione Puglia ? Assessorato alle Politiche della Salute ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente di assegnazione della titolarità di sede farmaceutica e di inserimento nella graduatoria comparativa di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2006, nr. 26;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

sul ricorso nr. 685 del 2007, proposto da:

Miracapillo Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso la stessa in Bari, via Nicolai 29,

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;

- Scarola Adele, Tomaiuolo Maria Libera, Russo Rosa, Angiuli Mario, Livrieri Ava Rosaria e Donatone Matilde, non costituiti nel presente giudizio;

- Fontò Agata, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Orlando, domiciliata per legge nella Segreteria di questo Tribunale;

- Manfreda Cosimo, Caramia Ettore, Chiriacò Antonio, Peschiulli Antonella, Serino Giovanni e Guida Giovanna, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43;

- Petracca Maria Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Spata, con domicilio eletto in Bari, c.so Vittorio Emanuele 52 c/o avv. Maria Petrocelli;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e dei controinteressati;

Visti altresì i motivi aggiunti con i quali parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- la Determinazione Dirigenziale nr. 83/2007 del 28 maggio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) nr. 87 del 7 giugno 2007, avente ad oggetto: ?Applicazione leggi regionali 26/2006 e 34/2006. Approvazione graduatoria finale. Richiesta pubblicazione?;

- ove occorra, il non conosciuto atto del Dirigente del Settore e dell'Assessore alle Politiche della Salute, citato nella Determina nr. 83/2007, di cui si ignorano gli estremi, con il quale si è deliberato di affidare l'incarico di valutare i titoli al solo Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica;

- ove occorra, della Determina Dirigenziale nr. 120 del 31 luglio 2007 con cui sono state definite le sedi disponibili per l'assegnazione ai gestori provvisori;

- l'atto di interpello simultaneo per l'assegnazione delle farmacie del 6 agosto 2007 della Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione;

- i decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, tutti del 5 settembre 2007, di assegnazione in via definitiva delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione ai gestori provvisori di cui alle leggi nn. 26/2006 e 34/2006, pubblicati sul BURP nr. 123, Suppl. del 5 settembre 2007.

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Raffaele Greco;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2008, l'avv. Tommaso Di Gioia, in sostituzione dell'avv. Loiodice, per la ricorrente, l'avv. Panizzolo per l'Amministrazione, l'avv. Orlando per la controinteressata Fontò, l'avv. Spata per la controinteressata Petracca e l'avv. Pellegrino per gli ulteriori controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 8-9 maggio 2007, depositato il 23 successivo, la dott.ssa Rosa Miracapillo ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, recante reiezione della sua istanza di assegnazione di farmacia in titolarità previo inserimento nella graduatoria comparativa di cui alla legge regionale della Puglia 9 agosto 2006, nr. 26.

Il rigetto era stato motivato con la circostanza che l'istante non rientrava fra i gestori provvisori le cui sedi farmaceutiche erano stata assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali approvate con le determinazioni dirigenziali nn. 26 e 27 del 2003 e nn. 138 e 141 del 2004, categoria cui la normativa regionale sopra richiamata, come modificata dalla successiva legge regionale 12 dicembre 2006, nr. 34, circoscriveva l'assegnazione diretta di sedi farmaceutiche vacanti.

A fronte di tale determinazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione di legge; violazione dell'art. 117, comma III, Cost.; violazione dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, nr. 362; violazione dell'art. 48, comma XXIX, della legge 24 novembre 2003, nr. 326; illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale della Puglia 9 agosto 2006, nr. 26, e dell'art. 1 della legge regionale della Puglia 12 dicembre 2006, nr. 34, recante modifiche ed integrazioni al suddetto articolo, per violazione dell'art. 117, comma III, Cost., nonché degli artt. 3 e 97 Cost.; illegittimità propria e derivata: la normativa regionale innanzi richiamata è incostituzionale in quanto, afferendo alla materia della...

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