Sentenza nº 50 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione07 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 50

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†† Franco ††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Giovanni Maria† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Ugo††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfonso†††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Luigi ††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Gaetano †††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Maria Rita ††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Giuseppe†††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1∞ e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 12 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

†uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e líavvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó la Regione Veneto, con ricorso (iscritto al n. 10 del reg. ric. 2007) notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il successivo 1∞ marzo, ha promosso, tra líaltro, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 389, 635, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267 e 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonchÈ del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, come desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., nonchÈ dallíart. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    La ricorrente ha prospettato specifiche censure in ordine a ciascuno dei commi impugnati.

  2. ó Líart. 1, comma 389, della legge n. 296 del 2006 istituisce un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, ´destinato allíerogazione di contributi ai gestori di attivit‡ commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per líeliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblicoª (detto termine Ë stato poi spostato al 31 dicembre 2008 dallíart. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, che reca ´Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziariaª).

    La Regione Veneto assume che il contenuto della predetta norma attiene alla materia servizi sociali, nonchÈ, per alcuni versi, alla materia commercio.

    PoichÈ entrambi i suddetti ambiti materiali rientrano nella potest‡ legislativa residuale delle Regioni, lo Stato non potrebbe istituire e disciplinare, in questi settori, finanziamenti a destinazione vincolata, come la Corte costituzionale, pi˘ volte, ha avuto modo di affermare.

    NÈ il Fondo in esame potrebbe essere qualificato come perequativo, senza vincoli di destinazione, o quale risorsa aggiuntiva o intervento speciale, ai sensi dellíart. 119, terzo e quinto comma, Cost.

    La Regione ritiene, altresÏ, che la disposizione non potrebbe essere ricondotta alla materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui allíart. 117, secondo comma, lettera m), Cost., rimessa alla potest‡ legislativa esclusiva dello Stato.

    A sostegno di tale deduzione, la difesa regionale richiama la sentenza n. 423 del 2004, con la quale la Corte ha ritenuto che líart. 3, comma 116, lettera b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2004) ñ nel disporre che líincremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali doveva essere utilizzato anche per la finalit‡ dellíabbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e líeliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), ñ violasse la competenza regionale in materia di servizi sociali.

    La norma impugnata, nel porre precisi vincoli di destinazione a risorse economiche in materie di competenza regionale, darebbe, quindi, luogo ad una lesione dellíautonomia finanziaria di spesa delle Regioni, e non sarebbe, dunque, conforme al nuovo modello di finanza regionale delineato dallíart. 119 della Costituzione.

    A ciÚ conseguirebbe, secondo la Regione, anche la violazione dellíautonomia amministrativa regionale, come costituzionalmente garantita dallíart. 118 Cost.

  3. ó » stato, inoltre, oggetto di impugnazione il comma 635 del citato art. 1, il quale prevede che ´al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nellíambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dallíanno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unit‡ previsionale di base ìScuole non stataliî dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dellíinfanziaª.

    Secondo la ricorrente la norma in esame, per il suo contenuto dettagliato, inciderebbe, ledendola, sulla competenza regionale concorrente in materia di istruzione.

    La stessa, nel contemplare un finanziamento a destinazione vincolata in una materia, come si Ë detto, concorrente, violerebbe anche líart. 118 Cost. (si cita la sentenza n. 423 del 2004 della Corte costituzionale che, ad avviso della Regione, avrebbe dichiarato líillegittimit‡ costituzionale di una ´norma analogaª).

    In subordine, la Regione assume che il comma impugnato sarebbe lesivo del principio di leale collaborazione, come desumibile, in particolare, dagli artt. 5, 120, secondo comma, Cost. e dallíart. 11 della legge cost. n. 3 del 2001.

  4. ó I commi 1250, 1251, 1252, 1261 e 1290 dellíart. 1 della legge n. 296 del 2006 sono esaminati e censurati unitariamente dalla Regione Veneto.

    I commi 1250, 1251 e 1252 prevedono líincremento del Fondo per le politiche della famiglia, e stabiliscono líutilizzazione dello stesso per determinate finalit‡, demandando al Ministro delle politiche per la famiglia di ripartire, con proprio decreto, gli stanziamenti tra i diversi interventi previsti.

    A sua volta, il comma 1261 del citato art. 1 dispone líincremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunit‡, con la previsione della destinazione di una quota al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Spetta al Ministro per i diritti e le pari opportunit‡, di concerto con i Ministri della solidariet‡ sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilire i criteri di ripartizione del Fondo medesimo; questíultimo dovr‡ prevedere una quota da destinare allíistituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota da destinare al piano díazione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

    Il comma 1290 stabilisce che líautorizzazione di spesa di cui al comma 2 dellíarticolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo al Fondo per le politiche giovanili, Ë integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    La Regione ricorda come il suddetto art. 19 ha costituito oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte e richiama, altresÏ, a sostegno della lesivit‡ dei commi sopra citati, senza tuttavia esplicitarle nuovamente, le censure svolte in quella sede.

    La ricorrente assume, infine, che i commi 1251, 1252, 1261 e 1290 devono essere riferiti alla materia politiche sociali, attribuita alla potest‡ legislativa residuale delle Regioni e che, pertanto, sarebbero violate, oltre la suddetta potest‡ legislativa, anche le relative autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) della Regione.

  5. ó Il comma 1267 dellíart. 1 della legge n. 296 del 2006, anchíesso impugnato, dispone líistituzione presso il Ministero della solidariet‡ sociale del Fondo per líinclusione sociale degli immigrati, per il quale Ë stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    Il Fondo Ë, altresÏ, finalizzato alla realizzazione di un piano per líaccoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante líutilizzo, per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. Anche in questo caso, ad avviso della difesa regionale, si verte nella materia politiche sociali, con la conseguente violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost.

    In subordine, comunque, la Regione osserva che, tenuto conto delle possibili interferenze tra la suddetta materia e le materie diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti allíUnione europea (art. 117, secondo comma, lettera a) e immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera b), attribuite alla potest‡ esclusiva dello Stato, vi sarebbe in ogni caso la lesione del principio...

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