Sentenza nº 51 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 2008

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione07 Marzo 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 51

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe †††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto allíevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna, notificati il 30, il 26, il 30 ed il 31 gennaio 2006, depositati in cancelleria il 2, il 3, il 6, il 7 e lí8 febbraio 2006 ed iscritti ai nn. 6, 7, 18, 19 e 20 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchÈ gli atti di intervento delle societ‡ Aeroporti di Roma e AlitaliañLinee Aeree Italiane s.p.a.;

udito nellíudienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Michele Conte per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Giorgio DíAmato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Toscana ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 11-nonies e 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto allíevasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), con riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

    1.1. ñ Premette la Regione che líart. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005, modificando líart. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), ha stabilito che la misura dei diritti aeroportuali Ë determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellíeconomia e delle finanze, tenendo conto: a) dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivit‡ commerciali, offerti sul sedime aeroportuale; b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti; c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali; d) dellíeffettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale; e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento ñ nellíambito del sedime aeroportuale ñ di attivit‡ non regolamentate, vale a dire di attivit‡ cosiddetta non aviation svolte in ambito aeroportuale, quali, ad esempio, líutilizzo di spazi, la pubblicit‡, i parcheggi.

    Tale meccanismo di calcolo (cosidetto price cap) viene esteso anche ai servizi di sicurezza ed alla tassa di imbarco e sbarco delle merci.

    La stessa disposizione sopprime la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali sui voli notturni e prevede una determinazione semplificata dei medesimi diritti per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unit‡ di carico.

    Líart. 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005 stabilisce che, fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali sopra descritto, i canoni di concessione demaniale dovuti dai gestori allo Stato sono ridotti del 75 per cento; nella stessa misura viene ridotta, fino alla stessa data, la misura dei diritti aeroportuali. Uníulteriore riduzione di tali diritti, nella misura del 10 per cento, Ë stabilita a carico dei gestori che non siano dotati di un sistema di contabilit‡ analitica.

    1.2. ñ Ad avviso della Regione, le suddette disposizioni incidono pesantemente sullo sviluppo degli aeroporti, che costituiscono strutture portanti dellíeconomia regionale. I diritti aeroportuali, infatti, rappresentano per i gestori il corrispettivo per la costruzione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali. Donde la rilevante limitazione che, a tali attivit‡, deriva dalla riduzione del 75 per cento imposta dallíart. 11-decies e dallíapplicazione dei criteri di price cap introdotti dallíart. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005.

    1.2.1. ñ Secondo la ricorrente, ciÚ si traduce, anzitutto, nella lesione delle attribuzioni regionali garantite dallíart. 117, terzo comma, Cost., atteso che la disciplina contestata attiene ad una materia, quella dei ´porti e aeroporti civiliª, che rientra tra le materie soggette a potest‡ legislativa concorrente. In tale ambito, lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare i soli principi fondamentali, ´competendo alla Regione dettare la disciplina regolatrice applicabile, anche nei rapporti con i terziª; laddove le norme contestate ´stabiliscono una disciplina completa, autoapplicativa, dettagliata e puntuale, senza prevedere alcuno spazio possibile per il legislatore regionaleª.

    1.2.2. ñ In secondo luogo, le impugnate disposizioni violerebbero líart. 118 Cost., poichÈ da esse non risultano i presupposti che giustificherebbero la cosiddetta ´chiamata in sussidiariet‡ª dellíamministrazione statale e, quindi, le esigenze di carattere unitario che consentirebbero líadozione di una disciplina legislativa statale. Comunque, anche in tal caso, la norma non sarebbe conforme a Costituzione alla luce della giurisprudenza della Corte, secondo cui devono assumere il ´dovuto risalto le attivit‡ concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealt‡ª (sentenze nn. 383 e 378 del 2005 e n. 303 del 2003).

    Ad avviso della Regione ricorrente, le norme impugnate, invece, non prevedono alcuna forma di intesa Stato-Regioni rispetto al procedimento di nuova determinazione della misura dei diritti aeroportuali e tale mancata previsione ´configura un vizio palese di legittimit‡ costituzionale, per violazione dellíart. 118 Cost.ª, specie considerando che esse, riducendo líammontare dei diritti percepiti dalle societ‡ di gestione, finiscono per penalizzare fortemente la competitivit‡ del sistema, poichÈ i loro ´effetti negativi si producono sia sul sistema aeroportuale che sulle attivit‡ industriali e commerciali, sui trasporti e sul turismoª; vale a dire ´in ambiti materiali che la Regione Ë chiamata a governare perchÈ attribuiti alla propria competenza sia concorrente (aeroporti civili, trasporti), che residuale (turismo, sviluppo economico)ª.

    1.2.3. ñ Un ulteriore motivo di illegittimit‡ sarebbe dato dalla violazione dellíart. 117, sesto comma, Cost. Tale norma, infatti, prevede che lo Stato possa esercitare la potest‡ regolamentare solo nelle materie affidate alla propria potest‡ legislativa esclusiva. Ne consegue che, nel caso in esame, sono illegittime le previsioni che rimettono ad atti ministeriali, di contenuto regolamentare, la determinazione delle nuove misure dei diritti aeroportuali, posto che in tal caso non si verte in materie statali di cui allíart. 117, secondo comma, Cost.

  2. ñ La Regione Siciliana ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 11-nonies∏ comma 1, e 11-decies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, in riferimento agli artt. 17, lettera a), 20, 36 e 37 dello Statuto regionale, agli artt. 1 e 4 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e trasporti e successive modificazioni ed integrazioni), agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., e allíart. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

    2.1. ñ Secondo la Regione, le norme impugnate, siano esse da ricondurre alla materia ´comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genereª (art. 17 dello Statuto regionale, in relazione agli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1113 del 1953) o a quella ´porti e aeroporti civiliª (art. 117, terzo comma, Cost.) risultano in evidente contrasto con la ripartizione delle competenze legislative fra lo Stato e la Regione Siciliana.

    2.1.1. ñ Osserva la ricorrente come, nella lettera a) dellíart. 17 dello Statuto regionale, la materia ´comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genereª sia compresa fra quelle per le quali, ´entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, líAssemblea regionale puÚ, al fine di soddisfare [...] gli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei serviziª, precisando altresÏ che ´il presidente e gli assessori regionali [...] svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui [allíarticolo] 17ª. Si aggiunga che le norme...

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