Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 21 Marzo 2012
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 21 Marzo 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 62
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dellAutorità idrica pugliese), nonché dellart. 2, comma 1, dellart. 5 e dellart. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dellAzienda pubblica regionale Acquedotto pugliese AQP), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l8-12 agosto 2011, depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83 (concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43 del 12 ottobre 2011.
Visto latto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011;
udito nelludienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito lavvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10 agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dellart. 5, comma 6, lettera g), e dellart. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dellAutorità idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione
1.1.− Limpugnato comma 6, lettera g), dellart. 5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale dell«Autorità idrica pugliese» (autorità istituita dallart. 1 della stessa legge regionale «per il governo pubblico dellacqua» e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico) «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra lAutorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre allapprovazione del Consiglio direttivo».
Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la legislazione statale, perché la norma impugnata, nel riservare al Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il cómpito di predisporre lindicata convenzione, gli attribuisce una funzione che lart. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per leconomia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assegna invece all«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dellart. 10 stabilisce che la menzionata Agenzia nazionale «predispone una o più convenzioni tipo di cui allarticolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», cioè le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità dàmbito e gestori del servizio idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma 15 dellart. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dallarticolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di predisporre «con delibera una o più convenzioni tipo di cui allarticolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da trasmettersi «al Ministro per lambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera c).
Ad avviso del ricorrente, poiché la sopra citata vigente normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dellambiente e dellecosistema e, pertanto, non è derogabile dal legislatore regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella statale si risolve nella violazione dellart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.2. Il parimenti impugnato comma 1 dellart. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito allAutorità idrica pugliese, che provvede allinquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche». Secondo lAvvocatura generale dello Stato, tale disposizione víola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione di tale questione, separandola dallaltra, in ragione dellopportunità di esaminare in una stessa udienza, ancora da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1 dellart. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo sostituito ad opera del comma 1 dellart. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 Istituzione dellAutorità idrica pugliese), anchesso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 170 del 2011.2.− Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito l8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17 agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dellart. 2, comma 1, dellart. 5 e dellart. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dellAzienda pubblica regionale Acquedotto pugliese AQP), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.
2.1.− Limpugnato comma 1 dellart. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a unazienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con lente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nellespletamento del servizio e con lobbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui allarticolo 5 [cioè lAzienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».
Tale comma, secondo il ricorrente, nellaffidare direttamente, mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla Regione Puglia (AQP), víola: a) lart. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i princípi del diritto dellUnione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), direttamente applicabili nellordinamento italiano, a séguito dellabrogazione, con referendum popolare, dellart. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) lart. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dellambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Con riguardo alla censura sub a), lAvvocatura generale dello Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dellUnione europea) di SIEG, che, in base allart. 106 del Trattato sul funzionamento dellUnione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dellUnione e, in particolare, alla regola dellaffidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che lapplicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dallordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante lin house providing, «ad aziende pubbliche controllate», lAvvocatura fa derivare la...
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