Sentenza nº 4597 da Council of State (Italy), 26 Agosto 2008

Data di Resoluzione26 Agosto 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

art. 33

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 4597/08

Registro Generale:6328/2008

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca Est.
Cons. Aniello Cerreto
Cons. Vito Poli
Cons. Angelica Dell'Utri Costagliola

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 Agosto 2008

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

UGUCCIONI LIVIO & C. S.N.C.
rappresentato e difeso da:
Avv. ALESSANDRO MANTERO
con domicilio eletto in Roma
LGT FLAMINIO N 46 PAL.IV SC.B
presso
STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L.
contro
COMUNE DI GABICCE MARE
rappresentato e difeso da:
Avv. FEDERICO GORI
con domicilio eletto in Roma
VIA PORTUENSE N. 104
presso
ANTONIA DE ANGELIS
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
rappresentato e difeso da:
Avv. ALDO VALENTINI
con domicilio eletto in Roma
PIAZZA ATTILIO FRIGGERI, N.18
presso
GIOVANNI BONACCIO

per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR MARCHE Sezione Prima 733/2008 , resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza di rigetton, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI GABICCE MARE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti A. Mantero e A. Valentini;

Ritenuto che con ordinanza della Sezione 5 agosto 2008 n. 4406 è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza del TAR Marche 10 luglio 2008 n. 733;

che con ricorso depositato il 19 agosto 2008 la Soc. Uguccione Livio e C. s.n.c., ha domandato la revocazione della predetta ordinanza n. 4406 del 2008, ai sensi dell'art. 395 n. 4 del c.p.c., perché il giudicante sarebbe incorso in errore di fatto per aver ritenuto inisistenti fatti la cui verità emergerebbe inconfutabilmente dagli atti di causa e esistenti fatti inesistenti;

che, più precisamente, sarebbe errata l'affermazione, contenuta nel terzo capoverso della motivazione dell'ordinanza revocanda, che il terreno occupato dalla Società è stato...

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