Sentenza nº 249 da Puglia, Bari, 16 Febbraio 2008

Data di Resoluzione16 Febbraio 2008
EmittentePuglia - Bari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 2705 del 1999:

della determinazione del Commissario straordinario della Azienda U.S.L. Fg/3 del 20.9.1999, con la quale la società ricorrente è stata invitata a soprassedere all'organizzazione del servizio di diagnostica, oggetto di gara d'appalto;

quanto al ricorso n. 33 del 2000:

della determinazione del Commissario straordinario della Azienda U.S.L. Fg/3 n. 428 del 15.11.1999, con la quale è stata annullata la delibera n. 1634 del 21.7.1999, recante aggiudicazione dell'appalto per il servizio di diagnostica alla Etf-Eurotrading & Finance s.r.l., nonché per il risarcimento del danno conseguente.

1) sul ricorso numero di registro generale 2705 del 1999, proposto da Etf-Eurotrading & Finance s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Arredi, Piero Lorusso e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234;

Azienda U.S.L. Fg/3, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda U.S.L. Fg/3;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

2) sul ricorso numero di registro generale 33 del 2000, proposto da Etf-Eurotrading & Finance Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Arredi, Piero Lorusso, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234;

Azienda U.S.L. Fg/3, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

FATTO

L'Azienda U.S.L. Fg/3, con bando di gara pubblicato il 17.2.1999, ha indetto una licitazione privata per l'affidamento del servizio di diagnostica strumentale per mezzo di mammografo mobile, avente durata di 10 mesi ed importo presunto pari a Lire 900.000.000 (Euro 464.811,20), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'azienda, stante l'urgenza di avviare l'attività di screening, ha optato per la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 157/1995.

All'esito delle operazioni di gara, è stata comunicata alla ricorrente Etf-Eurotrading & Finance s.r.l., con lettera del 13.7.1999 a firma del Direttore generale della U.S.L., l'imminente aggiudicazione dell'appalto, con la contestuale raccomandazione ?? di voler provvedere a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di consentire l'inizio del servizio nel più breve tempo possibile, prendendo contatti con la Direzione sanitaria?.

E? seguita la formale delibera di aggiudicazione n. 1634 del 21.7.1999.

La difesa della ricorrente ha depositato fatture comprovanti l'acquisto di macchinari e di un furgone, risalenti al periodo giugno-ottobre 1999, destinati all'espletamento del servizio, di cui si dirà oltre.

Il 20.9.1999, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l'Azienda ha comunicato con il primo dei provvedimenti impugnati la volontà di riconsiderare l'affidamento del servizio ed ha invitato la società ?? a voler soprassedere all'organizzazione del servizio in questione in attesa che la scrivente valuti più compiutamente tutta la vasta problematica connessa allo svolgimento dello stesso?.

Infine, con la deliberazione del Commissario straordinario della U.S.L. n. 428 del 15.11.1999 (impugnata con il secondo ricorso), è stata definitivamente annullata la precedente delibera di aggiudicazione n. 1634 del 21.7.1999, così motivando: ?? Considerato che da una attenta analisi della situazione effettuata dal nuovo staff direzionale è emerso che: il servizio in questione non può essere espletato se non dopo aver organizzato e portato a termine una adeguata campagna pubblicitaria con il coinvolgimento dei medici di base, delle strutture consultoriali e dei Comuni rientranti nella competenza territoriale di questa Azienda; adempimenti, questi, che richiedono tempi non brevi; occorre individuare preventivamente una struttura altamente specializzata dove poter indirizzare le pazienti che a seguito dello screening verranno ritenute abbisognevoli di più approfonditi accertamenti e di interventi specialistici adeguati; i Dirigenti dei Distretti S.S. di questa Azienda, non interpellati all'epoca della indizione della gara, hanno ora espresso, in massima parte per carenze organizzative, parere negativo in ordine all'attivazione dello screening voluto dalla Direzione Generale dell'epoca senza alcuna preventiva indagine conoscitiva sulla possibilità del progetto; l'attuale situazione economica dell'Azienda non consente di poter affrontare le spese previste per il servizio in argomento?.

Con il ricorso R.G. n. 2705/99, la Etf-Eurotrading & Finance s.r.l. chiede l'annullamento del provvedimento soprassessorio adottato il 20.9.1999, ravvisando violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Si è costituita l'Azienda U.S.L. Fg/3, eccependo l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del gravame, per difetto di interesse, e chiedendone nel merito il rigetto. Con successiva memoria, la difesa dell'Azienda ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, nonché per mancata impugnazione dell'art. 6 del capitolato di gara.

Con il ricorso R.G. n. 33/00, la Etf-Eurotrading & Finance s.r.l. chiede l'annullamento del provvedimento di annullamento...

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