Sentenza nº 25 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione13 Febbraio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 25

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†† Franco ††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Giovanni Maria† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Ugo††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfonso†††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Luigi ††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Gaetano †††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Maria Rita ††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Giuseppe†††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO†††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, commi 1, lettera s), e 2, lettera e), della legge della Regione autonoma Valle díAosta/VallÈe díAoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡ con la carica di consigliere regionale, ai sensi dellíarticolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 28 maggio 2007, depositato in cancelleria il successivo 6 giugno ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2007.

Visto líatto di costituzione della Regione Valle díAosta;

udito nellíudienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle díAosta.

Ritenuto in fatto

  1. ó Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle díAosta del 2 maggio 2007, n. 18, Ë stato pubblicato il ìTesto di legge di cui allíarticolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante ´Disciplina delle cause di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡ con la carica di consigliere regionale, ai sensi dellíarticolo 15, comma secondo, dello Statuto specialeª, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componentiî.

    Con ricorso notificato il 28 maggio 2007, depositato il successivo 6 giugno ed iscritto al numero 28 del registro ricorsi dellíanno 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2, comma 1, lettera s), e comma 2, lettera e), del suddetto testo di legge.

    Successivamente Ë stata emanata ñ non essendo stata presentata alcuna richiesta di referendum ñ la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡ con la carica di consigliere regionale, ai sensi dellíarticolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), pubblicata in data 14 agosto 2007 sul Bollettino Ufficiale n. 33.

    Con il ricorso in esame lo Stato lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, questíultimo anche in relazione ai princÏpi della legislazione statale.

    1.1.ó Il ricorrente premette che i commi 1, lettera s), e 2, lettera e), dellíart. 2 della legge regionale in questione, comprendono, rispettivamente, tra coloro che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale ´il Rettore dellíUniversit‡ della Valle díAosta/UniversitÈ de la VallÈe díAosteª e ´i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle díAostaª. Le censure proposte derivano dal fatto che, da un lato, líart. 2 Cost. garantisce i diritti inviolabili dellíuomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit‡; dallíaltro, líart. 3 Cost. riconosce a tutti i cittadini pari dignit‡ sociale e uguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna, attribuendo, altresÏ, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libert‡ e líuguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e líeffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allíorganizzazione politica, economica e sociale del Paese. Infine, la normativa regionale impugnata, secondo il ricorrente, lede sia líart. 51, primo comma, Cost., per il quale tutti i cittadini dellíuno o dellíaltro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, sia líart. 51, terzo comma, Cost., il quale sancisce che chi Ë chiamato a ricoprire cariche pubbliche ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro.

    1.2.ó Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda ñ richiamando, in merito, alcune pronunce ñ come la Corte costituzionale abbia pi˘ volte affermato che líeleggibilit‡ costituisce la regola, mentre líineleggibilit‡ Ë líeccezione ed abbia dichiarato líillegittimit‡ costituzionale di numerose norme restrittive del diritto di elettorato passivo. Ed infatti, líart. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per líaccesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche. Deduce líAvvocatura dello Stato, pertanto, che la non candidabilit‡ non deve essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma deve assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare, nonchÈ la primaria esigenza dellíautenticit‡ della competizione elettorale. Le eccezioni, quindi, non si devono tradurre in ingiustificate discriminazioni, in quanto deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale sono possibili solo nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessit‡ e della ragionevole proporzionalit‡.

    1.4.ó Detti limiti, ad avviso del ricorrente, valgono anche per le Regioni a statuto speciale, sia in forza del princÏpio fondamentale di cui allíart. 51 Cost., sia perchÈ, per esigenze di uniformit‡ su tutto il territorio nazionale, la disciplina regionale sui requisiti di accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai princÏpi della legislazione statale.

    1.5.ó Conclude la difesa dello Stato che la disciplina ora sottoposta al vaglio di costituzionalit‡ Ë illegittima in quanto del tutto priva di giustificazione, non ravvisandosi, a fondamento della stessa, motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un preminente interesse generale.

  2. ó Con memoria depositata il 15 giugno 2007 si Ë costituita in giudizio la Regione Valle díAosta, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalit‡ sia dichiarata inammissibile o non fondata.

    2.1.ó Innanzitutto, la Regione deduce che le censure proposte con riferimento agli artt...

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