Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012
Relatore | Aldo Carosi |
Data di Resoluzione | 09 Marzo 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 54
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 giugno 2011, depositato in cancelleria il 30 giugno 2011 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2011.
Udito nelludienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito lavvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
― Con ricorso notificato il 24 giugno 2011 e depositato nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 16 giugno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), pubblicata sul B.U.R. del Molise del 30 aprile 2011.
In particolare, la disposizione impugnata prevede che: «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio, è preclusa nella regione, in assenza di intesa con lo Stato, linstallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi».
1.1. ― Sostiene il ricorrente che tale disposizione viola lart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto interviene in una materia, quella della «tutela dellambiente e dellecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato, che lha concretamente esercitata attraverso: a) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari), contenente disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulla radioattività ambientale (art. 104); b) il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito in legge, con modificazioni, dallart. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 368; c) il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dellarticolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), successivamente modificato.
Ne consegue, secondo la prospettazione del ricorrente, che è radicalmente precluso alla Regione adottare norme che limitino o condizionino lapplicazione della normativa statale.
Sul tema dello stoccaggio e del deposito di materiali e rifiuti radioattivi nonché sulla mancanza di competenza regionale in punto di disciplina ambientale viene richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 2005, n. 247 del 2006 e n. 331 del 2010).
1.2. ― Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con lart. 120, primo comma, Cost. (in relazione ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale...
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