Ordinanza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione09 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 57

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica, promosso dal Tribunale ordinario di Roma – quinta sezione penale, con ricorso depositato in cancelleria il 15 luglio 2011 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2011, depositata il 15 luglio 2011, il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009 (approvazione del doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica – e per le quali pende procedimento penale – concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente – dopo aver svolto diffuse considerazioni all’esito delle quali ha disatteso l’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dalla difesa in ordine all’art. 313 del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro della giustizia il potere di concedere l’autorizzazione a procedere per i reati di vilipendio commessi contro il Presidente della Repubblica, anziché al medesimo Presidente – segnala di procedere nei confronti del senatore Storace quale imputato, come si puntualizza nel decreto di giudizio immediato, del delitto di cui all’art. 278 cod. pen. (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)...

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