Ordinanza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2012

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione09 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 56

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Sabino CASSESE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

- Giorgio LATTANZI “

- Aldo CAROSI “

- Marta CARTABIA “

- Sergio MATTARELLA “

- Mario Rosario MORELLI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze del 17 novembre 2010, una del 9 marzo 2011 e una del 27 gennaio 2011, rispettivamente iscritte ai numeri 91, 92, 93, 150 e 151 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 23 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di Esogest Ambiente srl nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 e nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l’avvocato Lucio Iannotta per la Esogest Ambiente srl e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania (d’ora in avanti, TAR), con cinque ordinanze, le prime tre emesse il 17 novembre 2010 (r.o. n. 91, n. 92 e n. 93 del 2011), e le altre due il 9 marzo 2011 (r.o. n. 150 del 2011) ed il 27 gennaio 2011 (r.o. n.151 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 135, comma 1, lettera e), 16, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

che, nell’ordinanza r.o. n. 91 del 2011, il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare sul ricorso proposto da C.G.I. contro la Regione Campania e E.A. s.r.l., per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania dell’Area Generale Coordinamento, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento protezione civile, Settore 2, Servizio 2, numero 781 del 9 luglio 2010; b) della nota prot. n. 21832 del 12 gennaio 2010 del settore T.A.P. di Caserta; c) del parere dell’A.G.C. Avvocatura espresso in data 28 aprile 2010, prot. 368736; d) di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, preordinati e conseguenti;

che, come il TAR riferisce, il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 781 del 9 luglio 2010, con cui la Regione Campania ha autorizzato la E.A. srl, con sede legale ed impianto in Pastorano (CE), alla strada Torre Lupara n. 1, all’esercizio dell’impianto di stoccaggio provvisorio (R 13 – messa in riserva) di rifiuti speciali non pericolosi, rilevando profili di violazione di legge ed eccesso di potere, per inesistenza della presupposta autorizzazione alla realizzazione dell’impianto (d.d. n. 211 del 28 giugno 2006), perché in precedenza revocata e sostituita con altro provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, nonché per inosservanza del procedimento di valutazione d’impatto ambientale e successiva conferenza di servizi;

che il rimettente pone in evidenza che la E.A. srl preliminarmente ha dedotto la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul ricorso in questione;

che, in tema di non manifesta, infondatezza, il giudice a quo osserva come, a mente dell’ art. 135, comma 1, lettera e), in relazione all’art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lettera p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a «(….) le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti (…)», sia devoluta alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma;

che il giudice a quo richiama il contenuto dell’art. 16 del codice del processo amministrativo, secondo cui «la competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari» (comma 1) e «il difetto di competenza è rilevato anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente» (comma 2); e quello dell’art. 15, comma 5, dello stesso codice, per il quale «quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell’art. 16, comma 2, richiede di ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente»;

che, ad avviso del rimettente, l’art. 135, comma 1, lettera e), cod. proc. amm. è in contrasto con l’art. 76 Cost., là dove stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa delegata al Governo deve essere aderente ai principi e criteri stabiliti dal Parlamento;

che l’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), recante la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, non contempla, secondo il giudice a quo, tra i principi ed i criteri direttivi l’introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio, limitandosi a prevedere «di razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale» (comma 2, lettera e); né «l’ampliamento della competenza del Tribunale amministrativo di Roma può essere considerata come misura rispondente alla finalità di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo» (comma 2, lettera a), o inquadrata in alcuno degli altri principi e criteri direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1 e 2;

che, inoltre, la disposizione censurata si pone in conflitto «con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge», poiché la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi TAR, fondati sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare, ad avviso del rimettente, sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo;

che il rimettente, a tal riguardo, osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 1992, nel riconoscere al legislatore ampia discrezionalità nell’operare il riparto di competenza fra gli organi giurisdizionali, ha rimarcato l’esigenza di osservare il rispetto del principio di uguaglianza e, segnatamente, del canone di ragionevolezza;

che il giudice a quo pone in evidenza come in quella circostanza la disposizione sia stata dichiarata immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto era stato riscontrato un adeguato fondamento giustificativo della deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza;

che, invece, non costituirebbe una giustificazione razionale della disciplina in esame la presunta esigenza di uniformità di indirizzo giurisprudenziale, poiché nel sistema della giustizia amministrativa la funzione nomofilattica appartiene al giudice di appello; né, inoltre, sembrerebbe ipotizzabile «una diversa qualità del TAR del Lazio insediato nella capitale, con la configurazione di una sorta di supremazia rispetto agli altri Tribunali amministrativi periferici, portata da una proliferazione di materie che sono state progressivamente accentrate nel Tribunale romano, fino ad arrivare all’attuale art. 135 del codice del processo amministrativo»;

che «un tale disegno creerebbe una evidente asimmetria tra i Tribunali amministrativi, che andrebbe ben oltre le questioni relative ai criteri di riparto delle competenze, finendo anche con l’incidere sull’assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, delineato nell’art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni ed ugualmente sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, come giudice di appello»;

che, inoltre, secondo il rimettente, l’assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al TAR Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento con il giudice designato, determina il contrasto della disposizione censurata anche con il principio del giudice naturale di cui all’art. 25, primo comma, Cost.;

che, sotto tale profilo, il giudice a quo osserva come – sebbene i lavori preparatori della Costituzione non chiariscano il significato del termine “naturale” accanto a quello “precostituito”, contenuti nell’art. 25 Cost. – l’introduzione del testo attuale della norma, dopo che entrambe le Sottocommissioni dell’Assemblea Costituente avevano abbandonato il termine “naturale” in favore di quello “precostituito”, deporrebbe nel senso di negare l’identificazione tra i due termini;

che tale formula, pertanto, non rappresenterebbe un’endiadi, ma implicherebbe la necessità che la precostituzione del giudice ad opera del legislatore «avvenga nel rispetto di un principio di naturalità, nel senso di razionale maggior idoneità del giudice rispetto alla risoluzione di determinate controversie»; sicché, nel caso della competenza territoriale, l’individuazione del giudice razionalmente più idoneo...

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