Ordinanza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 2012

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione07 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 45

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con una ordinanza del 5 marzo 2007, due ordinanze del 9 febbraio 2007 ed una ordinanza del 19 marzo 2007, rispettivamente iscritte ai numeri 197, 198, 199 e 200 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con quattro ordinanze di analogo tenore, ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione si applichi a tutti i reati di competenza del giudice di pace, e non soltanto a quelli puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria;

che le ordinanze di rimessione, tutte pervenute alla Corte costituzionale il 9 agosto 2011, risultano deliberate nelle date del 9 febbraio 2007 (r.o. n. 198 e n. 199 del 2011), del 5 marzo 2007 (r.o. n. 197 del 2011), del 19 marzo 2007 (r.o. n. 200 del 2011);

che, secondo il Tribunale, il termine triennale di prescrizione fissato...

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