Ordinanza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 07 Marzo 2012

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione07 Marzo 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 48

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle parole «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito», promosso con ordinanza depositata il 24 maggio 2011 dal Giudice di pace di Anzio nel giudizio vertente tra Patrizia De Annuntiis e la s.p.a Acqualatina, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di Patrizia De Annuntiis e l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio nel quale una utente del servizio idrico integrato aveva richiesto alla s.p.a. Acqualatina, gestore di tale servizio, la ripetizione delle somme pagate a titolo di canone di utenza, perché questo era stato fissato in misura «esagerata e sproporzionata comunque al valore di mercato del bene fornito», il Giudice di pace di Anzio, con ordinanza depositata il 24 maggio 2011, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»;

che il rimettente premette che: a) la s.p.a. Acqualatina era stata prescelta dall’Autorità di àmbito territoriale ottimale (ATO) n. 4, «Lazio Meridionale Latina», quale gestore del locale servizio idrico integrato; b) tale gestore è una società mista a prevalente capitale pubblico (detenuto, per il 51%, dai 38 Comuni dell’ATO n. 4 e, per il 49%, dal gruppo multinazionale Veolia Environnement, con sede a Parigi, «n. 1 al mondo nei servizi idrici»); c) il contratto di gestione con la suddetta s.p.a. non prevede alcun rischio d’impresa per il partner privato, in quanto le eventuali perdite gravano...

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