Ordinanza nº 18 da Constitutional Court (Italy), 08 Febbraio 2008

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione08 Febbraio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 18

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††† †††††††† MADDALENA††††††††††††††† †††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† FINOCCHIARO††††††††††††† †††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††† †††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††† †††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††† †††††††† NAPOLITANO†††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 del codice di procedura civile e dellíart. 71 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promossi con ordinanze del 28 dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Beltrami Fausto ed altri e Fontanella Luigi e del 9 marzo 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la Lidl Italia s.r.l. e la Grotto s.r.l., iscritte ai nn. 96 e 156 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 22, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Beltrami Fausto ed altri, di Fontanella Luigi e della Lidl Italia s.r.l., nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi gli avvocati Massimo Ferrari per Beltrami Fausto ed altri, Gian Andrea Chiavegatti e Angelo Anglani per la Lidl Italia s.r.l. e líavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli articoli 165, 645 e 647 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che Fausto, Ernesto e Raffaella Beltrami avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dallíavvocato Luigi Fontanella, con atto notificato il 20 luglio 2005, invitandolo a comparire per líudienza del 20 ottobre 2005 (assegnando un termine di comparizione di 35 giorni liberi, tenuto conto della sospensione feriale);

che i predetti Beltrami si erano costituiti in giudizio, nella causa di opposizione, il 27 luglio 2005, depositando líoriginale della citazione, il fascicolo di parte e la nota di iscrizione a ruolo;

che, allíudienza del 22 dicembre 2005, líopposto ñ preliminarmente ñ aveva chiesto líimmediata discussione della causa, ai sensi dellíarticolo 281-sexies cod. proc. civ., o, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione, sul presupposto del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per la tardiva costituzione degli opponenti effettuata oltre il termine di cinque giorni dalla notifica della citazione in opposizione;

che, tutto ciÚ premesso, il Tribunale rimettente, sottolineata la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sia sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sia nel merito, e tracciato líexcursus storico della comparizione a udienza fissa, non prevista nellíimpianto originario del codice di procedura civile del 1942, ma introdotta con legge 14 luglio 1950 n. 581 (Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile), osserva che líinterpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimit‡ al combinato disposto degli artt. 165, 645 e 647 cod. proc. civ. ñ secondo cui ´nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla met‡ del termine di costituzione dellíopponente, ai sensi dellíart. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione allíopposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da erroreª ed...

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