Sentenza nº 11 da Basilicata, Potenza, 19 Gennaio 2008

Data di Resoluzione19 Gennaio 2008
EmittenteBasilicata - Potenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Antonio Camozzi, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della ordinanza prot. n. 3474 del 27/6/06 del Comune di Avigliano, 3° settore, assetto del territorio, 2° servizio, urbanistica ed ambiente, avente ad oggetto ??demolizione lavori e ripristino?, notificata l?11/7/06.

Sul ricorso numero di registro generale 478 del 2006, proposto da:

Romano Gianni, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Pace, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

Comune di Avigliano in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza collegiale n. 399 del 6/12/06 di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Premette il ricorrente di essere comproprietario, unitamente ai germani Vitina e Vincenzo ed alla madre Maria Assunta Guglielmi, del fondo sito in Avigliano, località Contrada Riseca Don Ciccio, contraddistinto in catasto al foglio n. 24, p.lle nn. 548, 693 e 692, fondo sul quale sorgono le abitazioni private del ricorrente, dei due citati germani nonché della loro madre.

Il 29/11/01 la sig.ra Guglielmi aveva presentato al Comune di Avigliano- ufficio urbanistica una d.i.a. per ?lavori di riattamento e manutenzione da eseguirsi sul fabbricato colonico ad uso abitazione e deposito e su parte del fabbricato ad uso deposito mangimi, locale trasformazione prodotti e locale refrigeratore?, corredando la denunzia ?de qua? con la dichiarazione tecnica e gli elaborati grafici predisposti dal progettista all'uopo incaricato.

Senonchè perveniva, l?11 luglio 2006, l'ordinanza impugnata, avverso la quale si deduce quanto segue:

  1. -violazione di legge: mancata comunicazione dell'avvio del procedimento nonché del responsabile del procedimento, soppressione della possibilità per il ricorrente di partecipare al procedimento.

    Si sostiene che illegittimamente l'amministrazione non ha effettuato la comunicazione d'avvio del procedimento conclusosi con l'atto impugnato. Se effettuata, il ricorrente dichiara che avrebbe...

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