Sentenza nº 10 da Constitutional Court (Italy), 25 Gennaio 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione25 Gennaio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 10

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco ††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-† Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Luigi †††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Gaetano ††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Sabino†††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Maria Rita †††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dellíambiente), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2007.

Visto †líatto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nellíudienza pubblica dellí11 dicembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato NicolÚ Zanon per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale ñ in riferimento allíart. 117, secondo comma, lettere g) ed h), e terzo comma, della Costituzione ñ degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27, comma 18, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dellíambiente).

    †1.1.ó Il ricorrente, in via preliminare, illustra il contenuto delle impugnate disposizioni, evidenziando che, in particolare, líart. 13 della citata legge della Regione Lombardia prevede la possibilit‡ di disporre limitazioni alla circolazione di veicoli, finalizzate ´alla riduzione dellíaccumulo degli inquinanti in atmosferaª, e demanda alla Giunta regionale il compito di determinare le misure idonee a tal scopo e le loro modalit‡ di attuazione (commi 1 e 2), ivi compresa líindividuazione (comma 3) degli assi stradali esclusi da tali limitazioni.

    Del pari, líart. 22 della medesima legge regionale stabilisce talune ´misure prioritarie di limitazione alla circolazione e allíutilizzo dei veicoliª, e segnatamente† di quelli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro líinquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore), ed altre successive.

    Infine, líart. 27 della stessa legge detta la disciplina relativa alle sanzioni da irrogare nellíipotesi di inosservanza delle prescrizioni suddette (comma 11), individuando ´líautorit‡ competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)ª, nel ´responsabile dellíente da cui dipende líorgano accertatoreª, nonchÈ stabilendo che i proventi della riscossione delle sanzioni irrogate spettino ´allíente accertatoreª (comma 18).

    1.2.ó Assume il Presidente del Consiglio dei ministri che le disposizioni suddette sono ´in contrasto con la normativa che disciplina la competenza dei vari soggetti pubblici in materiaª.

    1.2.1.ó Difatti, ai sensi dellíart. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), Ë il Prefetto líorgano competente a ´sospendere temporaneamenteª ñ sia per ´motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazioneª, che ´di tutela della saluteª ñ ´la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esseª, fuori dei centri abitati. Allíinterno di essi, invece, sono i Comuni ñ ai sensi del successivo art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo codice della strada ñ a poter ´limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturaleª, ciÚ ´conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dellíambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientaliª.

    Ne consegue, quindi, che alle Regioni ñ conclude sul punto il ricorrente ñ spetta, nella persona dei rispettivi Presidenti, ´solo il potere di ordinanza per le strade regionaliª (art. 6, comma 5, lettera b, del codice della strada), avendo líart. 98 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) mantenuto allo Stato la ´funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dellíarticolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militareª.

    CiÚ premesso, per il ricorrente risulterebbe evidente il contrasto tra le norme impugnate e líart. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, giacchÈ esse verrebbero ´ad incidere sulle attribuzioni statali in tema di sicurezza e circolazione stradaleª, attribuzioni riservate in via esclusiva allo Stato, ´trattandosi di materia ricompresa nellíìordine pubblico e sicurezzaîª. Ed invero, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 428 del 2004, ´líesigenza, connessa alla strutturale pericolosit‡ dei veicoli a motore, di assicurare líincolumit‡ personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e cosÏ rimanda alla lettera h) del secondo comma dellíart. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia ìordine pubblico e sicurezza, ad esclusione...

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