Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 23 Febbraio 2012

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione23 Febbraio 2012
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Franco GALLO Giudice

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 3), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all’epoca dei fatti, nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ricorso notificato il 22 marzo 2010, depositato in cancelleria il 16 aprile 2010 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso depositato presso la cancelleria il 25 giugno 2009 (confl. pot. amm. n. 11 del 2009) il Tribunale di Roma, seconda sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale nei confronti di Maurizio Gasparri, per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) nei confronti di Henry John Woodcock, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, e di annullare conseguentemente la deliberazione (doc. IV-quater, n. 3) che la medesima Camera aveva adottato il 19 dicembre 2008 recependo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di «dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all’epoca dei fatti, nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione».

    Il ricorrente rileva che la condotta ascritta all’on. Gasparri consiste nell’aver rilasciato un’intervista, pubblicata il 17 giugno 2006 sul quotidiano “Il Messaggero”, in relazione a un’indagine penale condotta dal dott. Woodcock, sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, a carico di persone note, tra le quali il figlio dell’ultimo sovrano di casa Savoia. Nel corso dell’intervista, facendo riferimento a un episodio in cui egli stesso era stato iscritto nel registro degli indagati, l’on. Gasparri aveva offeso l’onore e la reputazione del dott. Woodcock, affermando: «Io quello lo conosco bene», «Woodcock? Si. É un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicole», «Quando ero ministro, incontrai il cantante Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che mi è arrivato un avviso di garanzia da parte di Woodcock», «Di aver detto una persona che il suo telefono era controllato», «Macché! Woodcock spara nomi a casaccio: Maradona e Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel frullatore Woodcock insieme a Franco Marini», «Il tribunale dei ministri ha archiviato in poche settimane la risibile accusa contro di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e sua totale condanna», «il Csm, da anni, sa che tipo è. Perché non trovano cinque minuti per occuparsi di lui?», «É così poco attendibile che, il giorno che dovesse arrestare un colpevole, lo vedrà finire assolto. Ma la sa questa?...», «É anche un personaggio boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione», «Che Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla Woodcock, chiederà il ripristino della disposizione transitoria e finale della Costituzione. Che prevede l’esilio per i maschi Savoia».

    Ciò posto, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle prerogative di insindacabilità parlamentare, il tribunale ricorrente rileva che né dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, né dalla deliberazione della Camera dei deputati emerge alcun atto tipico della funzione parlamentare cui ricondurre l’intervista che si assume diffamatoria e ritiene perciò che le dichiarazioni oggetto del procedimento penale non siano riferibili alla funzione parlamentare dell’on. Gasparri.

  2. − Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 86 del 24 febbraio 2010. A seguito di essa il Tribunale di Roma il 22 marzo 2010 ha notificato il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati e il 16 aprile 2010 ha depositato tali atti con la prova dell’avvenuta notificazione.

  3. − La Camera dei deputati si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10 maggio 2010 e ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del conflitto.

    La Camera rileva che «la prerogativa sancita dallart. 68, primo comma, Cost. è volta ad assicurare...

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