Sentenza nº 34 da Constitutional Court (Italy), 23 Febbraio 2012
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 23 Febbraio 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 34
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dellAgenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 13 maggio 2011, depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2011.
Udito nelludienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito lavvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 13 maggio 2011 e depositato il successivo 17 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento allart. 117, secondo comma, lettere g), h) e l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dellAgenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria), e in particolare dellart. 3, comma 1, lettere b), c), f) e h) con cui sono definiti i compiti di detta Agenzia.
1.1. Ad avviso del ricorrente con le norme censurate sarebbe stata invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettere g, h e l, Cost.), introducendo sulle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria una disciplina incompatibile con la vigente normativa statale in materia.
Più specificamente, lart. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale, nel prevedere che lAgenzia regionale «sottopone le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria allAgenzia nazionale per lamministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con cui sottoscrive appositi protocolli dintesa, richiedendone eventualmente lassegnazione», si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere). Lart. 2-undecies, secondo comma, lettera b), di tale legge prevede, infatti, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata allesito dei procedimenti di prevenzione vengano «trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del comune ove limmobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione», escludendo, così, la possibilità di una loro assegnazione diretta allAgenzia regionale, consentita invece dalla norma censurata.
Parimenti in contrasto con la norma statale citata sarebbe la lettera c) dellart. 3...
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