Sentenza nº 39 da Sicilia, Palermo, 16 Gennaio 2008

Data di Resoluzione16 Gennaio 2008
EmittenteSicilia - Palermo

REPUBBLICA ITALIANA N.39/08 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.2471 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente ANNO 2005

SENTENZA

sul ricorso n. 2471/2005, Sezione III^, proposto da Nalli Romualdo, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Barrile, presso il cui studio in Palermo, via P.pe di Villafranca, n. 10, è elettivamente domiciliato;

contro

- Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore,

- Ufficio Regionale del Lavoro e M.O. Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- Commissione Regionale per l'impiego, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- Centro per l'Impiego (già S.C.I.C.A.) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e P.I. della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore,

tutti rappresentati e difesi, come per legge, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria,

e nei confronti di

La Mendola Maria Giovanna, Seidita Giuseppe, Salemi Carmela, Cumbo Provvidenza, Carpinteri Sergio, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento (previa sospensione)

"- del provvedimento prot. n. 2772 del 03.08.2005, ricevuto il successivo 05.08.2005, adottato dal Direttore del Servizio U.P.L. di Palermo con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig. Nalli Romualdo avverso la graduatoria unica regionale per l'avviamento di n. 260 operatori del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999 n. 8, in relazione ai profili di operatore tecnico al restauro E ed F (mobili di pittura, pitture murali e stucchi);

"- della predetta graduatoria unica regionale, pubblicata il 30.03.2005, nella parte in cui esclude il ricorrente per mancanza della qualifica professionale;

"- della deliberazione della Commissione Regionale per l'Impiego del 24.02.2005 di abrogazione della precedente deliberazione n. 180 del 14.11.2001;

"- ove occorra, della nota prot. n. 21471 del 27.09.2001 adottata dall'Assessorato BB.CC.AA., Gruppo III B.C. Personale".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. Calogero Ferlisi;

Uditi, alla pubblica udienza del 23 novembre 2007, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Nalli Romualdo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento, vinte le spese, deducendo:

    I) Illegittimità della deliberazione del C.R.I. del 24.02.2005 per violazione dell'art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56 e successive modificazioni. Violazione del D.P.C.M. 27.12.1988. Violazione e falsa applicazione dell'avviso di selezione. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed irragionevolezza.

    La deliberazione del C.R.I. del 24.02.2005, sulla cui base è stato adottato l'impugnato provvedimento prot. n. 2772 del 03.08.2005, di reiezione del ricorso gerarchico presentato dall'odierno ricorrente, contrasterebbe con l'art. 16 della legge 18.02.1987 n. 56 e con l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. del 27.12.1988, attuativo del medesimo art. 16 dato che "... il requisito della «specifica professionalità», necessario ai fini dell'avviamento al lavoro", dovrebbe "... essere accertato dall'autorità amministrativa procedente mediante un giudizio di «equiparazione» della professionalità dichiarata dal soggetto partecipante alle qualifiche di iscrizione nelle liste di collocamento indicate dall'Assessorato dei Beni Culturali richiedente l'avviamento.

    La predetta deliberazione del C.R.I. del 24.02.2005 sarebbe in contrasto anche:

    - "... con l'art. 1 dell'avviso pubblico di selezione indetto con decreto del 7 aprile 2000, pubblicato nella GURS serie spec. concorsi n. 4 del 14.04.2000, che individua nell'ambito del profilo di operatore tecnico di restauro le seguenti professionalità «(materiale librario, strumenti musicali. manufatti lignei, tessuti e arazzi, manufatti lapide i e musivi, opere mobili di pittura, pitture murali e stucchi, manufatti metallici)»";

    - con la nota dell'Assessorato BB.CC.AA. prot. n. 21471 del 27.09.2001 con la quale è stato richiesto l'avviamento al lavoro secondo le procedure indicate dall'art. 16 della legge n. 56/87, con la precisazione che "Le predette unità lavorative dovranno essere selezionate tra gli iscritti nelle seguenti qualifiche corrispondenti o analoghe contemplate dal prontuario ministeriale delle qualifiche di iscrizione alle SCICA fornita da codesto Ufficio".

    Si fa osservare, in particolare, che in precedenza, la stessa C.R.I. con deliberazione n. 180 del 14.11.2001 aveva correttamente stabilito che "Ai fini delle assunzioni dì cui in premessa, saranno considerate valide per l'accesso alle selezioni, oltre che le qualifiche indicate nella nota dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali n. 21471 del 27.04.2001, le qualifiche ad esse equiparabili per contenuti e livelli di professionalità secondo le modalità indicate ai punti 3 e 4".

    Nella specie, il ricorrente non poteva essere escluso dalla selezione essendo "... in possesso della specifica «professionalità» di operatore tecnico del restauro richiesta dall'Amministrazione dei Beni Culturali, avendo dichiarato e documentato il possesso della qualifica di "Restauratore di dipinti", producendo "... attestato di qualifica professionale, valido ai sensi dell'art. 12 della legge reg. 24/76 e dell'art. 14 della legge n. 845/78, recante, tra l'altro, l'articolazione del piano di studi seguito, da cui si evince...

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