Sentenza nº 20 da Constitutional Court (Italy), 09 Febbraio 2012
Relatore | Giorgio Lattanzi |
Data di Resoluzione | 09 Febbraio 2012 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 20
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l11-14 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2010.
Visto latto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nelludienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi lavvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
-
− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l11 ottobre 2010 (reg. ric. n. 110 del 2010), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), in riferimento allart. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Le norme impugnate, intervenendo a regolamentare il calendario venatorio e taluni profili dellattività di caccia nelle zone a protezione speciale, lederebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dellambiente, confliggendo altresì con il diritto dellUnione europea.
1.1.− La prima censura riguarda la disciplina del calendario venatorio contenuta negli artt. 1 e 2 della legge impugnata, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con lart. 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), espressivo della competenza di cui allart. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Lart. 18, comma 2, stabilisce, infatti, che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento allelenco delle specie cacciabili e al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, per mezzo di un procedimento che contempla lacquisizione del parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato lIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA).
Lart. 18, comma 4, stabilisce, poi, che, sulla base del suindicato parere, le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno di ogni anno, «il calendario regionale ed il regolamento relativi allintera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3».
Il ricorrente ritiene che dalle indicate disposizioni statali si evinca che il procedimento deve concludersi con ladozione di un provvedimento amministrativo e non, come è avvenuto nel caso di specie, con una legge.
Questa conclusione sarebbe avvalorata dalle seguenti considerazioni.
Lendiadi utilizzata dal legislatore allart. 18, comma 4, secondo cui le Regioni hanno lobbligo di pubblicare «il calendario regionale ed il regolamento relativi allintera annata venatoria», dovrebbe intendersi come riferita a un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale durante il periodo venatorio preso in considerazione.
Il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento indicato dallart. 18 si concilierebbe con ladozione solo di un atto amministrativo e non anche di una legge.
Il previsto obbligo di acquisizione del parere dellISPRA avrebbe senso solo se la Regione, dopo averlo valutato, se ne potesse discostare con una congrua motivazione e, dunque, adottando un provvedimento amministrativo. Diversamente il parere si tradurrebbe in un inutile, e non previsto, controllo preventivo di legittimità della legge regionale. Il parere, nel caso di specie, è stato negativo.
Infine il ricorrente osserva che «il ricorso allo strumento legislativo serve anche a precludere ai cittadini e alle loro organizzazioni rappresentative la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo».
1.2.− La seconda censura riguarda lart. 2, commi 10 e 12, e lart. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010, nella parte in cui prevedono lacquisizione del parere dellOsservatorio faunistico regionale (OFR), ovvero ove questo non sia ancora costituito dellISPRA, al fine di ridurre la caccia a determinate specie per periodi determinati, di anticipare sino alla prima domenica di settembre lapertura della caccia ad alcune specie nella forma dellappostamento fisso e temporaneo e di disciplinare per alcuni periodi lesercizio della caccia alla fauna migratoria.
Tali diposizioni si porrebbero in contrasto con lart. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle prescrizioni contenute nellart. 18, commi 2 e 6, della legge n. 157 del 1992, i quali prevedono che la modifica dei termini entro i quali è possibile cacciare determinate specie e la fauna selvatica migratoria può avvenire, in ragione delle diverse realtà territoriali, previa acquisizione obbligatoria del parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA).
Diversamente, le norme regionali impugnate sottopongono le indicate modifiche allacquisizione di un parere da parte dellOFR, che è un ente della Regione.
1.3.− Una terza censura investe lart. 3, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 2010.
Il ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con lart. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle prescrizioni poste nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione, ZSC, e a Zone di protezione speciale, ZPS), che contiene i criteri minimi uniformi che le Regioni hanno lobbligo di rispettare nel disciplinare lattività venatoria nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS).
In particolare, lart. 3, comma 2, consente lattività venatoria nella Zona di protezione speciale Monti Simbruini e nella Zona di protezione speciale denominata «ZPS ex Parco», nel mese di gennaio di ciascun anno, per ciascuna delle specie indicate nellart. 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e per due giornate alla settimana, fatta eccezione della caccia agli ungulati, e, secondo il ricorrente, lesercizio dellattività venatoria sarebbe consentito anche nelle modalità di «appostamento ed in forma vagante con lausilio del cane», in violazione della normativa statale.
Questa modalità infatti è prevista dallart. 1, comma 2, della legge impugnata, ma non anche dallart. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007, che consente lattività venatoria nelle indicate zone protette nel mese di gennaio, se esercitata nelle forme dell«appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante», senza però prevedere lausilio del cane.
Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il comma 3 del medesimo art. 3, nella parte in cui non menziona, tra i divieti disposti allinterno delle ZPS, quello della «preapertura» dellattività venatoria; divieto espressamente previsto dallart. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007.
La possibilità di effettuare la suddetta preapertura troverebbe conferma, a parere del ricorrente, nel fatto che sempre lart. 3, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2010 consente lattività venatoria nei Siti di interesse comunitario (SIC) e nelle ZPS «nei periodi indicati nellart. 2, per ciascuna specie ivi indicata», e che, a sua volta, lart. 2, comma 12, prevede la procedura per anticipare lapertura della caccia alla prima domenica di settembre.
-
− Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile o infondato.
2.1.− Quanto alla censura relativa alla presunta violazione dellart. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, e del principio in esso fissato secondo il quale, a parere del ricorrente, i calendari venatori devono essere adottati con un atto amministrativo e non con legge, la difesa regionale osserva che dalle indicate norme...
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