Sentenza nº 35 da Abruzzo, L'Aquila, 18 Gennaio 2012

Data di Resoluzione18 Gennaio 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

degli atti relativi al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di costruzione opere urbanizzazione primaria collegate alle attività produttive presso il "Borgo termale? nella parte in cui dispongono l'esclusione della ricorrente per mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e per il risarcimento dei relativi danni.

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2006, proposto da:

Vincenzo Di Pede S.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Gismondi Paolo s.n.c. dei F.lli Gismondi e C., e dalla predetta s.n.c. Gismondi Paolo, rappresentate e difese dall'avv. Antonio Radice, con domicilio eletto presso avv. Giulio Cesare Primerano in L'Aquila, via Aia Chiavella, Snc;

Comune di Rivisondoli, rappresentato e difeso dall'avv. Cesidio Gualtieri, con domicilio eletto presso lo stesso in L'Aquila, via Luigi di Natale, 6;

Ricci Guido S.r.l. Costruzioni Generali, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo stesso in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile; Ve.Ba. Elettroimpianti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rivisondoli e di Ricci Guido S.r.l. Costruzioni Generali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Le imprese ricorrenti premettono di avere partecipato in costituenda ATI alla gara indicata in epigrafe ed indetta con bando del 2 gennaio 2006, il cui disciplinare stabiliva, a pena di esclusione, che ?le ditte partecipanti alla gara dovranno in sede di offerta presentare il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)?. Il predetto bando consentiva la visione dei documenti contrattuali e l'effettuazione del prescritto sopralluogo entro il 31 gennaio 2006, mentre il termine di presentazione delle offerte era fissato all?8 febbraio 2006. Non essendo i tempi occorrenti all'acquisizione del DURC compatibili con i ristretti termini di presentazione dell'offerta, corredavano pertanto quest'ultima di dichiarazione datata 7 febbraio 2006 in cui venivano attestate le posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL e Cassa Edile), precisandosi l'avvenuta richiesta di DURC agli enti preposti con allegazione di copia del codice identificativo della pratica. Tali DURC venivano in effetti rilasciati in data 27 febbraio ed 8 marzo 2006. Era tuttavia nel frattempo avvenuto che, con verbale...

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